– Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, Valeria Totti è dottoranda di ricerca presso l’Università di Madrid in Diritto Internazionale. A seguito di una significativa esperienza nell’Ufficio di Normativa Ambientale di una Holding che si occupa della erogazione del servizio pubblico di Energia Acqua e Ambiente, offre diverse consulenze a Società ed Enti ed è Giurista Ambientale. E’ iscritta al Foro di Rimini come praticante abilitata al Patrocinio per la professione legale ed è docente di Legislazione Ambientale presso l’Università di Urbino, Facoltà di Scienze e Tecnologie. Pubblica articoli su diverse riviste e siti specializzati nel settore ambientale. (Riferimenti: valeria@studiolegaletotti.it; geom.pupolizio@libero.it)
1. Ho dato incarico ad un tecnico acustico di effettuare una perizia per valutare il rispetto dei requisiti acustici passivi del mio appartamento. Se dalla relazione emergesse che lo scostamento è solo di un decibel potrei comunque ritenere tale superamento una violazione della normativa? Grazie.
M.O. Riccione
“La giurisprudenza di merito richiede uno scostamento di almeno due decibel per il riconoscimento del diritto al risarcimento. ovviamente la valutazione viene fatta dal giudice in fase giudiziale e grande importanza rivestono le perizie presentate, consiglio pertanto di effettuare una valutazione preliminare con il tecnico competente in acustica ambientale che, a seguito di un sopralluogo e delle operazioni tecniche necessarie, relazionera’ le misurazioni ottenute”.
2. Vorrei richiedere un risarcimento per vizi e difetti presenti nella abitazione che ho acquistato: posso inserire in coda ai vizi strutturali il vizio acustico rilevato dal tecnico che ho incaricato? Grazie.
G.P. (Bellaria)
“Certamente, il vizio acustico è vizio e difetto parimenti a quelli di costruzione che lei ha presenti nella sua abitazione e che mi ha indicato dettagliatamente nella mail. presenti quindi tali vizi insieme con una unica perizia o con due perizie: una dedicata ai vizi strutturali e l’altra a firma di un tecnico competente in acustica ambientale centrata sugli scostamenti delle varie partizioni”.
3. Ho intenzione di chiamare un tecnico competente in acustica ambientale ma vorrei sapere se deve presentarmi una qualifica o una numero di registrazione ad un albo.
C.C. Cattolica.
“L’unico titolo che il professionista deve possedere e’ la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale e deve inoltre essere riconosciuto tale in base a delibera regionale o provinciale e presente quindi in un elenco regionale o provinciale”.
4. sono molto disturbato dal rumore proveniente dal piano di sopra, per via del continuo camminare dei miei vicini, come devo comportarmi?grazie
a. b. Misano
risponde la dott.ssa alice barbieri, tecnico comp in acustica ambientale: “i requisiti acustici passivi (potere fonoisolante di partizioni e facciate, rumore generato da calpestio di solai) sono una proprietà intrinseca dei materiali e delle stratigrafie. ciò significa che ogni partizione deve rispettare precise caratteristiche fonoisolanti, misurabili con sorgenti certificate. per valutare il rispetto dei limiti occorre quindi avvalersi della perizia di un tecnico acustico che provvederà a generare un rumore standard sul solaio in questione con la macchina da calpestio, e misurerà il rumore percepito al piano di sotto e normalizzato rispetto all’assorbimento acustico. procedura analoga ma con sorgente differente anche per pareti e facciate”.
L’ESPERTO RISPONDE
Condomini, diritti e doveri
– Vincenzo Pupolizio, esperto di amministrazione condominiale e immobiliare, di problemi tecnico-legali (per anni perito del Tribunale di Rimini), nonché consulente immobiliare, risponde alle domande dei lettori.
– Il proprietario dell’attico sopra il mio appartamento ha provocato un danno al tetto di due mie camere. L’amministratore ha detto che il proprietario dell’attico pagherà 1/3 della spesa mentre gli altri 2/3 saranno a carico di tutti noi condomini. Secondo me il proprietario dell’attico dovrà anche pagare parte dei 2/3 è così? Grazie per l’attenzione.
G.V. Cattolica
Risposta
La risposta è negativa. Il suo amministratore ha perfettamente ragione. Se invece il proprietario dell’attico è anche proprietario di appartamento al piano sottostante in questo caso pagherà una seconda volta come proprietario dell’attico e come proprietario dell’appartamento sottostante in rapporto ai millesimi di proprietà.
Avevo inviato all’amministratore un argomento, secondo me, di rilevante interesse per tutti noi condomini, da inserire nell’ordine del giorno dell’assemblea; ma non l’ha fatto. Cosa posso fare per costringere l’amministratore a discutere quanto da me richiesto?
A.F. Morciano
Risposta
L’amministratore non è obbligato ad inserire nell’ordine del giorno argomenti richiesti da un condomino.
La Cassazione civile sez. 2 con sentenza n. 26336 del 31.10.2008 così statuisce : In tema dei poteri dei condomini con riguardo all’assemblea condominiale, non vi è alcuna disposizione di legge che obblighi l’amministratore ad inserire all’ordine del giorno gli argomenti preparati dai singoli condomini, poiché il codice civile prevede all’art. 66 disp. att. che dove condomini che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio, possono chiedere all’amministratore la convocazione di una assemblea straordinaria ovvero possono provvedervi direttamente in caso di mancato adempimento alla richiesta, deve ritenersi che alle medesime condizioni possa anche essere richiesto in modo vincolante all’amministratore di inserire argomenti all’ordine del giorno di una assemblea già convocata. Al di fuori di dette condizioni non sussiste alcun diritto al singolo condominio di imporre la trattazione in sede assembleare fermo restando la tutela giurisdizionale del condominio nelle ipotesi di disfunzioni dell’organo amministrativo o decisionale del condominio.
SERVIZIO
Condominio: diritti-doveri. Pool di esperti risponde
– Avete problemi con i diritti e i doveri nella gestione del vostro condominio? Oppure semplicemente delle curiosità. La Piazza, gratuitamente, apre una rubrica sulle colonne del giornale; potete rivolgervi ad un pool di esperti. Li coordina il geometra Vincenzo Pupolizio, esperto di amministrazione condominiale e immobiliare, di problemi tecnico-legali (per anni perito del Tribunale di Rimini), nonché consulente immobiliare. Siete pregati di inviare le vostre domande, brevi e chiare, ai seguenti numeri e indirizzi: 0541.611070 – 348-3621675. E-mail: la piazzarimini@libero.it. –
geom.pupolizio@libero.it