La procedura per iscriversi all’elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille è molto semplice. Prima di tutto di che cosa parliamo. Si tratta di un provvedimento per cui qualunque contribuente può destinare una parte delle imposte dovute (il 5 per mille dell’Irpef) in sede di dichiarazione dei redditi ad un vastissimo numero di soggetti che operano nel cosiddetto mondo del “no profit”: Onlus, organizzazioni di volontariato, Cooperative sociali, Associazioni di Promozione Sociale, Fondazioni ed altri soggetti ancora.
Quella al 5 per mille è una vera e propria corsa alla quale l’anno scorso in provincia di Rimini hanno preso parte ben 247 soggetti. Per il 2013 siamo al dunque. Perchè scade proprio il prossimo 7 maggio il temine per la presentazione delle domande. Queste le tappe successivie: pubblicazione elenco provvisorio (14 maggio), richiesta di correzione domande (entro il 20 maggio), pubblicazione elenco aggiornato (27 maggio), presentazione dichiarazione sostitutiva alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate (1° luglio 2013).
La domanda di iscrizione – specifica l’Agenzia delle Entrate – deve essere presentata esclusivamente per via telematica direttamente dai soggetti interessati – abilitati ai servizi Entratel o Fisconline – o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico “Domanda 5 per mille” disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Il Centro di Servizio per il Volontariato di Rimini rammenta che nelle scorse edizioni molte organizzazioni sono state escluse per aver adempiuto solo in parte (o non aver adempiuto affatto o in tempo) ai vari obblighi per cui, per quanto semplice, è fondamentale dedicare la massima attenzione all’iter.
Chi può presentare la domada. Possono presentare la domanda di iscrizione gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010. Gli enti del volontariato interessati sono: le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991; le ONLUS di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997, comprese le ONLUS di diritto e le ONLUS parziali, disciplinate rispettivamente dal comma 8 e dal comma 9 dello stesso articolo 10; le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri previsti dall’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 di cui alla legge n. 383 del 2000; le fondazioni e le associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 460 del 1997. Le associazioni sportive dilettantistiche che possono presentare domanda di iscrizione sono le associazioni riconosciute ai fini sportivi dal CONI che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. In particolare, ai sensi del DM 2 aprile 2009, come modificato dal DM 16 aprile 2009, accedono al beneficio le associazioni sportive dilettantistiche nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, affiliate ad una federazione sportiva nazionale o ad una disciplina associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività: avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.