Novità riguardo la conciliazione tra impegni di famiglia e lavoro. Sono contenute nel Jobs Act che con un Decreto del Governo ha approvato ulteriori importanti opportunità che la Commissione Diritto del Lavoro – Comitato Parità di Genere dell’Ordine dei Commercialisti di Rimini ha sintetizzato in un documento utile ai lavoratori e alle imprese. Fra gli altri, completamente nuovo è il ‘Congedo per le donne vittime di violenze di Genere’. Da un’indagine del dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri emerge che nel corso del 2014 ci sono state 8739 segnalazioni da parte di vittime di violenza di cui 8197 sono donne e il 34% ha un regolare impiego.
Per questo viene prevista la possibilità per le lavoratrici, comprese le Co.Co.Co., inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali, di usufruire di un periodo di astensione dal lavoro retribuito e coperto da contribuzione figurativa, per un periodo massimo di tre mesi. Il periodo di preavviso minimo è di 7 giorni e potrà essere usufruito anche su base oraria. Le stesse lavoratrici avranno anche diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, con successivo ripristino a tempo a richiesta della lavoratrice.
Importanti le novità introdotte in tema di donne e maternità. Il congedo può essere sospeso in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, fino alla data di dimissione del bambino. Inoltre viene riconosciuto, anche al licenziamento per colpa grave della lavoratrice madre, la possibilità di ricevere l’indennità di maternità da parte dell’INPS.
Altre opportunità per quanto riguarda le famiglie alle prese con l’adozione. Una coppia che procede all’adozione internazionale, può vedere riconosciuta al padre lavoratore un congedo non retribuito anche quando la madre non sia lavoratrice, per permettere ad entrambi i genitori di recarsi all’estero.
In materia di tutela per i genitori adottanti o affidatari, è previsto il non obbligo di prestare lavoro notturno nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre i 12 anni di età.
Per quanto riguarda il congedo parentale (ex maternità facoltativa), viene esteso da 8 a 12 anni di vita del bambino il periodo entro il quale si può usufruire di tale astensione; medesima estensione viene riconosciuta in caso di figli minori con handicap in situazione di gravità, la cui durata di tre anni rimane invariata.
Sempre in merito al congedo parentale lo stesso potrà essere usufruito con un periodo di preavviso più breve consistente in 5 giorni ridotti a due in caso di godimento ad ore.