Carlo Bo con Giorgio Girelli
di Giorgio Girelli*
Partecipando al voto in sede di Giunta del regolamento la presidente del Senato Casellati è venuta meno alla “terzietà” richiesta a chi rappresenta l’intero Senato?
Proviamo a mettere in fila i dati salienti della vicenda Salvini, per il quale pende presso il Senato il procedimento per la autorizzazione a procedere in giudizio a causa degli immigrati trattenuti sulla nave “Gregoretti” (luglio 2019). Innanzi tutto partendo dalla composizione della Giunta stessa, cui era stata sottoposta la questione della data del voto finale ( dell’altra Giunta, quella delle autorizzazioni a procedere) sulla relazione alla Assemblea per il caso dell’ex-ministro. Essa risultava fortemente sbilanciata a favore della attuale minoranza politica. L’articolo 18 del regolamento del Senato prevede che il presidente “può integrare la composizione …”. La presidente ha fatto uso di questa facoltà aggiungendo all’organo due esponenti di maggioranza. La quale le ha rivolto elogi per l’atto, riconoscendole una lodevole terzietà. Integrazione cui non era obbligata poiché trattasi di facoltà rimessa alla valutazione del presidente.
L’articolo 8 del regolamento del Senato affida al presidente il compito di “regolare l’attività di tutti gli organi” interni. Qui invece il dettato è imperativo e la competenza assegnata impone al presidente un comportamento attivo cui non può sottrarsi poiché è suo dovere assicurare il corretto funzionamento del Parlamento.
Quanto alla terzietà è da considerare che la prassi prevede che il presidente non si intrometta nelle questioni di merito. Altra cosa però sono le questioni procedurali che afferiscono appunto al “corretto funzionamento” del Parlamento. Nel caso di specie era in discussione la data, già fissata alla unanimità in relazione peraltro a termini dettati dal Regolamento (art. 135-bis), per il pronunciamento della Giunta sulla autorizzazione a procedere nei riguardi dell’ex-ministro Salvini. La “maggioranza”, favorevole al rinvio del voto, si appellava alla sospensione dei lavori del Senato fissata per le elezioni regionali. Ma la presidente del Senato in seno alla Giunta per il regolamento si è pronunciata a favore del rispetto del calendario operativo già fissato. Di qui, questa volta, l’accusa di non essere super partes. In proposito si può rilevare:
-La richiesta di rinvio non aveva il supporto di motivazioni tecnico-procedurali ma risultava “inquinata” da un intento strumentale ritenendosi che il pronunciamento della Giunta avrebbe elettoralmente favorito il sen. Salvini.
-Sul compito del presidente quale “regolatore della attività di tutti gli organi del Senato” non possono interferire valutazioni prettamente politiche specie considerando che la Giunta è organo paragiurisdizionale tenuto a rispettare i tempi della procedura e non di altre istanze: pertanto dinanzi ad un percorso procedurale lineare e corretto, già intrapreso, il presidente non è tenuto ad interromperlo asservendo la procedura a sollecitazioni peraltro strumentali, estranee al procedimento. Anzi da esse egli deve ben guardarsi per non mettere in forse quel “corretto funzionamento” affidato alle sue determinazioni, proiezione di una competenza che gli spetta in quanto “signore” del regolamento. Da cui si può pure dissentire, ma con toni garbati. Non con un vociare da comizio.
– Non si è dunque tenuto conto che la terzietà è concetto che attiene alle questioni di merito rispetto alle quali il presidente mantiene un comportamento astensionista per rimarcare il suo ruolo super partes. L’esatto contrario si verifica nelle questioni procedurali dove al presidente è richiesto un comportamento attivo volto a dirimere controversie e a chiarire dubbi.
-La sospensione dei lavori in concomitanza di eventi elettorali è stata impropriamente invocata poiché attiene in particolare ad adempimenti riguardanti materie di merito e la Giunta, per la particolare natura della sua funzione, sfugge a tale vincolo, come sfugge l’operatività della Commissione per il contenzioso di cui nessuno ha contestato la operatività contestuale alla richiamata sospensione dei lavori.
Ciò comunque che di sconfortante evidenzia la vicenda non sono solo gli incolti e superficiali attacchi di taluni giornalisti alla presidente del Senato ma le sgangherate censure di taluni parlamentari alla sua figura, tutte in linea con la sciatteria cui negli ultimi anni l’Italia si è abbandonata. E questo non è un contributo alla autorevolezza e al decoro delle Istituzioni.
Proviamo a mettere in fila i dati salienti della vicenda Salvini, per il quale pende presso il Senato il procedimento per la autorizzazione a procedere in giudizio a causa degli immigrati trattenuti sulla nave “Gregoretti” (luglio 2019). Innanzi tutto partendo dalla composizione della Giunta stessa, cui era stata sottoposta la questione della data del voto finale ( dell’altra Giunta, quella delle autorizzazioni a procedere) sulla relazione alla Assemblea per il caso dell’ex-ministro. Essa risultava fortemente sbilanciata a favore della attuale minoranza politica. L’articolo 18 del regolamento del Senato prevede che il presidente “può integrare la composizione …”. La presidente ha fatto uso di questa facoltà aggiungendo all’organo due esponenti di maggioranza. La quale le ha rivolto elogi per l’atto, riconoscendole una lodevole terzietà. Integrazione cui non era obbligata poiché trattasi di facoltà rimessa alla valutazione del presidente.
L’articolo 8 del regolamento del Senato affida al presidente il compito di “regolare l’attività di tutti gli organi” interni. Qui invece il dettato è imperativo e la competenza assegnata impone al presidente un comportamento attivo cui non può sottrarsi poiché è suo dovere assicurare il corretto funzionamento del Parlamento.
Quanto alla terzietà è da considerare che la prassi prevede che il presidente non si intrometta nelle questioni di merito. Altra cosa però sono le questioni procedurali che afferiscono appunto al “corretto funzionamento” del Parlamento. Nel caso di specie era in discussione la data, già fissata alla unanimità in relazione peraltro a termini dettati dal Regolamento (art. 135-bis), per il pronunciamento della Giunta sulla autorizzazione a procedere nei riguardi dell’ex-ministro Salvini. La “maggioranza”, favorevole al rinvio del voto, si appellava alla sospensione dei lavori del Senato fissata per le elezioni regionali. Ma la presidente del Senato in seno alla Giunta per il regolamento si è pronunciata a favore del rispetto del calendario operativo già fissato. Di qui, questa volta, l’accusa di non essere super partes. In proposito si può rilevare:
-La richiesta di rinvio non aveva il supporto di motivazioni tecnico-procedurali ma risultava “inquinata” da un intento strumentale ritenendosi che il pronunciamento della Giunta avrebbe elettoralmente favorito il sen. Salvini.
-Sul compito del presidente quale “regolatore della attività di tutti gli organi del Senato” non possono interferire valutazioni prettamente politiche specie considerando che la Giunta è organo paragiurisdizionale tenuto a rispettare i tempi della procedura e non di altre istanze: pertanto dinanzi ad un percorso procedurale lineare e corretto, già intrapreso, il presidente non è tenuto ad interromperlo asservendo la procedura a sollecitazioni peraltro strumentali, estranee al procedimento. Anzi da esse egli deve ben guardarsi per non mettere in forse quel “corretto funzionamento” affidato alle sue determinazioni, proiezione di una competenza che gli spetta in quanto “signore” del regolamento. Da cui si può pure dissentire, ma con toni garbati. Non con un vociare da comizio.
– Non si è dunque tenuto conto che la terzietà è concetto che attiene alle questioni di merito rispetto alle quali il presidente mantiene un comportamento astensionista per rimarcare il suo ruolo super partes. L’esatto contrario si verifica nelle questioni procedurali dove al presidente è richiesto un comportamento attivo volto a dirimere controversie e a chiarire dubbi.
-La sospensione dei lavori in concomitanza di eventi elettorali è stata impropriamente invocata poiché attiene in particolare ad adempimenti riguardanti materie di merito e la Giunta, per la particolare natura della sua funzione, sfugge a tale vincolo, come sfugge l’operatività della Commissione per il contenzioso di cui nessuno ha contestato la operatività contestuale alla richiamata sospensione dei lavori.
Ciò comunque che di sconfortante evidenzia la vicenda non sono solo gli incolti e superficiali attacchi di taluni giornalisti alla presidente del Senato ma le sgangherate censure di taluni parlamentari alla sua figura, tutte in linea con la sciatteria cui negli ultimi anni l’Italia si è abbandonata. E questo non è un contributo alla autorevolezza e al decoro delle Istituzioni.
*Già docente di Diritto Parlamentare
nella Università degli Studi di Urbino
nella Università degli Studi di Urbino