Gianfranco Vanzini
Andando avanti nell’esame del DDL ZAN, arriviamo all’art.8 che recita:
Art. 8. Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere.
“All’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2-bis. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 2, l’ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere.”
Per capire bene che cosa comporta, andiamo a vedere che cosa dice l’articolo citato da integrare.
L’art. 7 del Dls 9.07.2003 n. 215 prevede l’istituzione di un:
“Ufficio per il contrasto delle discriminazioni
“E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le pari opportunità- un ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell’ operatività degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull’origine etnica, anche in un’ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonché dell’esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.”
Con l’art.2 bis, a questo Ufficio verrebbero aggiunte altre competenze e dato il compito di elaborare una strategia nazionale, ovviamente parziale perché riguarderebbe solo alcune categorie.
Ecco che cosa succede quando si devia dalle indicazioni corrette della Costituzione. Nascono le “riserve”, “ le categoria protette e/o privilegiate” a seconda della moda del momento.
Si indentifica una categoria da proteggere, dimenticando che la Costituzione protegge TUTTI INDISTINTAMENTE con l’art.3; che, per chi non lo ricordasse, dice: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E allora come logica conseguenza e applicazione di questo articolo della Costituzione io propongo di modificare l’art. 8 in discussione in questo modo, al posto di aggiungere: « 2-bis. Nell’ambito delle competenze…” Scrivere: “ 2-bis. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 2, l’ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto DI QUALSIASI ATTO DI DISCRIMINAZIONE VERSO CHIUNQUE. E PER QUALSIASI MOTIVO”.
Mi verrebbe anche da aggiungere anche un’altra cosa, ma forse pretendo troppo, però ci provo.
Vorrei RICORDARE ai sostenitori di questo DDL che un certo Gesù Cristo, duemila anni fa ha detto a TUTTI NOI: “Amatevi gli uni e gli altri” (cioè vogliatevi bene e non discriminate nessuno).
Promuovere e invitare tutti a mettere in pratica questo “invito a volerci bene” risolve alla radice tutti i problemi e tutte le discriminazioni. Onorevole Zan e cari senatori, vogliamo provarci? Sarebbe magnifico. Buon lavoro.