Tratto da lavoce.info
DI ALBERTO HEIMLER,
La legge delega sulle concessioni balneari ha obiettivi condivisibili. Ma come organizzare la gara? Bisogna evitare il contenzioso e fare in modo che un nuovo concessionario non debba pagare due volte il subentro. Una proposta per risolvere la questione.
Come organizzare la gara
Il disegno legge delega in materia di concessioni balneari approvato dal Consiglio dei ministri del 15 febbraio indica (tra gli altri) i seguenti obiettivi al governo: 1) assegnare le concessioni balneari al miglior offerente; 2) rimborsare al concessionario in scadenza gli investimenti materiali e immateriali non ancora ammortizzati; 3) far pagare ai nuovi concessionari canoni concessori di mercato. Si tratta di obiettivi del tutto condivisibili. La delega lascia al governo la scelta delle modalità con cui raggiungerli.
L’opzione che per prima viene in mente è: 1) organizzare una gara per ciascuna concessione balneare e assegnarla a chi offre di più (sia pure nell’ambito di una procedura che valuti anche la qualità del progetto); 2) far valutare da un commercialista il valore degli investimenti materiali e immateriali effettuati dal concessionario uscente e vincolare l’assegnazione della nuova concessione al pagamento di questa somma; 3) individuare una percentuale del valore della concessione (la somma del valore offerto in sede di procedura competitiva e del valore rimborsato), per esempio il 4 per cento, come canone concessorio.
Questo metodo di assegnazione però presenta alcune criticità. La prima è che il valore da rimborsare al concessionario uscente è stabilito da un soggetto esterno (che peraltro deve essere pagato), valore che non necessariamente sarà considerato congruo dal concessionario uscente. I ricorsi giurisdizionali sono molto probabili, provocando ritardi e costi aggiuntivi. La seconda è che la gara dovrebbe estrarre dal nuovo concessionario il valore attuale di tutti i profitti associati all’uso del solo arenile. Anche il canone concessorio dovrebbe trasferire allo stato questo stesso valore. In altre parole, la stessa somma verrebbe richiesta al concessionario due volte, una prima come un valore in cifra fissa stabilito in sede di gara, una seconda come valore diluito annualmente nel canone concessorio.
La proposta alternativa
Su lavoce.info del dicembre 2020 avevo fatto una proposta di gara alternativa a quella che ho appena delineato, che risolverebbe entrambe le criticità. Secondo quanto avevo suggerito, il valore di rimborso verrebbe dichiarato prima della gara dal concessionario uscente come il valore a cui sarebbe disposto a cedere la concessione. La valutazione verrebbe quindi fatta senza costi e, poiché non è effettuata da soggetti terzi ma dallo stesso concessionario uscente, non sarebbe soggetta a ricorso giurisdizionale. La gara avverrebbe attorno a questo valore di base. Chi offre di più si aggiudica la concessione, anche se il nuovo concessionario pagherebbe a quello uscente solo il valore di rimborso da lui dichiarato inizialmente. Il valore della concessione emerso dal confronto competitivo servirebbe soltanto per calcolare il canone concessorio, per esempio sempre il 4 per cento. In questo modo anche la seconda criticità, ossia il doppio pagamento all’amministrazione, verrebbe evitata.
Se nessuno si presentasse alla gara, la concessione resterebbe al concessionario uscente con un canone concessorio pari al 4 per cento del valore della concessione da lui stesso dichiarato.
Facciamo un esempio numerico, supponiamo che il valore di tutte le attività dello stabilimento (bar, ristorante, lettini, ombrelloni ecc.) sia stimato dal gestore pari a 500 mila euro, una cifra da me inventata e, probabilmente, per moltissimi stabilimenti balneari esageratamente elevata. Con le regole da me proposte il 4 per cento di questo ammontare verrebbe pagato annualmente come canone concessorio, ossia 20 mila euro per ogni anno della durata della concessione. E questo sarebbe il risultato finale se nessuno si presentasse alla gara per l’assegnazione della concessione. Se, in sede di gara, avendo posto come base d’asta i 500 mila euro, si raggiungesse una quotazione di 600 mila euro per le attività dello stabilimento, il nuovo concessionario dovrebbe versare 500 mila euro al concessionario uscente e allo stato 24 mila euro annui di canone concessorio (il 4 per cento di 600 mila euro).
Il metodo da me proposto presenta un ulteriore vantaggio. Si potrebbe infatti favorire il concessionario uscente (un altro degli obiettivi della legge delega) in maniera molto semplice, per esempio prevedendo che le offerte da parte dei nuovi concessionari debbano essere per lo meno superiori del 10 per cento rispetto al valore del rimborso richiesto dal concessionario uscente. In altre parole, se nessuno si presentasse alla gara, il concessionario uscente verrebbe riconfermato e pagherebbe come canone concessorio il 4 per cento del valore della concessione da lui dichiarato (20 mila euro nel mio esempio). Un nuovo concessionario, affinché la concessione gli possa essere assegnata, dovrebbe valutare le attività dello stabilimento per lo meno il 10 per cento in più (550 mila euro nel mio esempio), pagando un corrispondente canone concessorio superiore del 10 per cento a quello previsto dal concessionario uscente (nel mio esempio 22 mila euro). Il favore nei confronti del concessionario uscente sarebbe quindi obiettivo e non soggetto a discrezionalità, eliminando da questo punto di vista un ulteriore motivo di ricorso giurisdizionale.
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