Morciano di Romagna. Consiglio comunale: il sindaco Giorgio Ciotti 55 minuti di intervento in Consiglio comunale del 30 luglio, la metà del tempo dedicato sull’assessore Andrea Agostini. Dell’architetto Agostini, il Pd, partito di maggioranza della giunta Ciotti, aveva chiesto al sindaco il ritiro delle deleghe per conflitto di interesse.
La nota del Comune di Morciano: “In risposta alla richiesta di chiarimenti, Ciotti ha richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Ha anzitutto chiarito che non esiste una competenza in ambito Edilizio in capo al Comune di Morciano di Romagna, essendo tale funzione trasferita all’Unione dei Comuni della Valconca. Ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 63 del TUEL, la libera professione non è di per sé incompatibile con la carica di assessore e che la normativa prevede l’obbligo di astensione in caso di deliberazioni con interessi personali. Nel suo intervento, il sindaco Ciotti ha richiamato alcuni rilevanti riferimenti giurisprudenziali a sostegno della posizione espressa. In particolare, ha ricordato che, secondo la Cassazione civile (sentenza n. 14764 del 19 luglio 2016), l’esercizio della libera professione all’interno del territorio dell’ente non determina di per sé una condizione di incompatibilità, purché il soggetto si astenga da atti che possano configurare un conflitto di interessi. Lo stesso principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1588 del 6 marzo 2020, nella quale si afferma che la decadenza da una carica pubblica non può derivare automaticamente dalla sola possibilità di conflitto, e che l’astensione rappresenta un rimedio sufficiente a garantire la correttezza dell’azione amministrativa. In tal senso, il sindaco ha precisato che ‘il Governo comunale non presenta cause di incompatibilità. In particolare l’assessore Andrea Agostini (architetto) – a cui competono le deleghe a Bilancio, Tributi, Controllo di gestione, Sport – si è sistematicamente astenuto dalle pratiche afferenti al settore urbanistico. La giurisprudenza di riferimento ribadisce che il rimedio ordinario è l’astensione e non la decadenza’. Va inoltre precisato che il “potere di revoca di cui all’art. 46, comma 4 TUEL presuppone motivazione specifica. Nel caso di specie non ricorrono elementi di inefficienza o di contrasto con gli indirizzi di mandato tali da giustificare un provvedimento ablatorio con effetti pregiudizievoli per la continuità amministrativa”. Il sindaco ha aggiunto che, in base all’articolo 46, comma 4 dello stesso testo unico, non sussistono motivi specifici di revoca né elementi di inefficienza o contrarietà agli indirizzi di mandato tali da compromettere la continuità amministrativa”.
Nella serata del Consiglio comunale gli esponenti del PD hanno detto che oggi avrebbero rimesso le deleghe dei loro assessorati, ma che sarebbero rimasti nella maggioranza del governo della città.