Per chi ha avuto la fortuna di avvistare un branco di delfini in mare aperto non potrà che avvertire una stretta al cuore assistendo ad uno spettacolo che li vede “protagonisti” in cattività nelle piccole vasche di un delfinario. Soffermandoci poi ad osservare il pubblico pagante, nei giorni scorsi nel corso di uno spettacolo al Delfinario di Rimini, non si riesce a percepirne neanche il senso. A che cosa serve tutto ciò? Ci è rimasto anche il dubbio se piaccia di più ai grandi o a più piccini (o a nessuno dei due) avendone visti diversi, di bambini, impauriti, assonnati, indifferenti.
Ecco allora che nell’affrontare questa seconda parte dello “Speciale Mary G” (la prima parte è stata pubblicata il 10 giugno scorso VAI ALLA PRIMA PARTE) ripartiamo proprio da questo ultimo punto. Cosa sono e cosa si fa nei nostri delfinari.
L’Italia ha sul proprio territorio ben sei strutture che ospitano questi cari amici del mare, ed è seconda solo alla Spagna. Due dei quali sono proprio nel Riminese. Messi sotto esame, il Delfinario Rimini (Rimini), il Parco tematico Oltremare (Riccione), insieme a Zoomarine (Torvajanica, Roma), Zoosafari e Fasanolandia (Fasano, Brindisi), il risultato è stato drammatico. Nessuno rispetta la normativa in vigore. La notizia, decisamente “snobbata” dai grandi dell’informazione, riguarda i 54 articoli dal D.M. 469/2001. Una legge italiana “bellissima” che dice che cosa si deve (e cosa no) fare con i delfini detenuti in cattività. Quindi i casi sono due. O i delfinari italiani si decidono ad investire adeguandosi alle normative oppure, chi di dovere, deve intervenire e farli chiudere.
Il caso della sfortunata Mary G. ha riaperto il grande tema dei delfini detenuti in cattività. La Procura di Rimini – secondo quanto riportato nei giorni scorsi dal Corriere Romagna – ha aperto un fascicolo d’indagine ed anche Corpo Forestale dello Stato pare stia compiendo i propri passi.
L’attenzione dell’opinione pubblica, questa volta, è alta. Quando un delfino spiaggia, infatti, scatta un meccanismo per cui le persone accorrono sul posto, anche a migliaia. Successe così con Mary G. nel 2005 quando approdò viva nel porto di Ancona. Le persone percepiscono il delfino come “proprio”. Ed ora vogliono sapere cosa è accaduto davvero al giovane Grampo morto a Oltremare. In effetti è così. I delfini sono “beni pubblici”. Tant’è che a vigilare, almeno sulla carta, è proprio il Ministero dell’Ambiente. Ed è (anche) per questo che ce ne stiamo occupando come giornale. Mary G è morta nel Parco di Oltremare il 31 maggio scorso, in acque “private” e per cause ancora tutte da accertare. Sappiamo che la necroscopia (autopsia) sul corpo dell’animale è già stata effettuata. Per il D.M. 469/2001 i risultati dovranno essere resi noti in una sessantina di giorni. Ad occuparsi dell’indagine, condotta a porte chiuse su incarico del Ministero dell’Ambiente, è la Facoltà di Veterinaria dell’Università di Padova, tra le più autorevoli.
La morte di Mary G. sarà vana? Ci auguriamo di no. Rispetto ad altri decessi, come ad esempio quello di Speedy del Delfinario di Rimini (morto nel marzo del 2009 di cui il Delfinario stesso ha eliminato qualunque traccia anche nei testi relativi alla storia dei deflfini così che Lapo pare sia nato da mamma Alfa resa gravida da non si sa chi), non vorremmo che tutto finisse nel “nulla”. Quindi a questo punto c’è solo da sperare che il Ministero renda noti al più presto gli esiti di questi esami non solo con elaborati riservati agli addetti ai lavori.
Molti i problemi sul tavolo. Il problema dei problemi è il seguente. I delfinari, così come si configurano oggi, sono ancora attuali? A cosa servono? Ma soprattutto, a chi? Per affrontare l’argomento, la Piazza online ha fatto i seguenti passi. Interpellare il Ministero dell’Ambiente per sapere se, il Delfinario di Rimini e il Parco di Oltremare si configurassero – nella rispettive fattispecie – realtà soggette alla Direttiva 1999/22/CE. Poi contattare Oltremare. Per cercare di capire come intenderanno affrontare la questione dal punto di vista della comunicazione. Nel primo caso una riposta ufficiale ancora non l’abbiamo avuta ma, sulla base di nostre verifiche, la risposta ci pare affermativa.
Quanto a Oltremare, la posizione del Parco non è cambiata di “niente”. Mary G. stava bene, la morte è giunta improvvisamente, far arrivare Mary G a sette anni di vita è stato per il Parco “un grande risultato”. Per Oltremare, tuttavia, “è meglio che se ne parli il meno possibile”. Un errore madornale, secondo noi. Più avanti in questo “Speciale” diremo anche perchè sarebbe il caso, invece, di fare esattamente il contrario.
La nostra “visita” al Delfinario di Rimini. La principale accusa che viene rivolta ai delfinari italiani è di essere “eccessivamente” commerciali, fare poca ricerca e sfruttare gli animali. Abbiamo quindi “visitato” il Delfinario di Rimini e assistito ad uno spettacolo per toccare con mano la realtà. Questi i dati della “produzione”. Dal 1° di aprile al 30 settembre 2012 i delfini si esibiranno sette giorni su sette, più volte al giorno, con intensità crescenti rispetto al calendario classico della stagione balneare. I delfini si esibiranno in 562 spettacoli, tutti nel pomeriggio, anche fino a tarda serata (uno inizia alle 22,40) di mezz’ora ciascuno. 183 giorni consecutivi, senza un giorno di riposo. In caso di maltempo è anche previsto uno spettacolo supplementare alle 11 di mattina. In una vasca le cui dimensioni , così “a occhio” (ma lo dovrà stabilire chi di dovere) appare assolutamente inadeguata. La superficie minima della vasca – dice la legge – “non deve essere inferiore a 400 mq per gruppi fino a 5 esemplari”.
Gli affari. Ma chi c’è dietro a questa struttura? Quando la settimana scorsa abbiamo preso contatti con il Delfinario, online c’era ancora il vecchio sito. Da pochi giorni c’è la nuova versione dove compare anche il numero di partita Iva di una società. Proviamo a dare una dimensione economica al Delfinario. La sera in cui siamo entrati, erano presenti una cinquantina di spettatori, verosimilmente paganti. Con una media di 10 euro (tra interi e ridotti), ecco che quello spettacolo può aver generato un incasso di circa 500 euro. Moltiplicati per i 562 dell’intera stagione, il Delfinario andrebbe a realizzare un incasso complessivo in sei mesi di circa 280 mila euro. Ma questa è soltanto l’ipotesi minima. Considerata la capienza della struttura (quella sera in cui eravamo presenti era praticamente “vuota”) riteniamo più vicino stimare che a fine stagione l’incasso possa aggirarsi intorno ai 500 mila euro.
Rimane il problema societario, che cercheremo di capire. Anche perchè impossibile non notare alla cassa il grande cartello che dice “pagamenti solo in contanti”. Di per sé non significa nulla, ma è certamente singolare. Ma sul nuovo sito compare anche la possibilità di pagare tramite bonifico. Chissà quante famiglie lo utilizzeranno. Sul biglietto stesso che viene rilasciato alla cassa da una donna sempre molto gentile e sorridente, il “ticket” è diviso in due parti, c’è un numero progressivo, ma è stampato dalla parte che poi l’addetto trattiene all’ingresso prima di entrare. Curiosa anche la scritta: “il ticket non da diritto al posto a sedere”. Quindi, si presume possa capitare anche di assistere ad uno spettacolo in piedi per il tutto esaurito dei posti a sedere. Un imprevisto buono per il botteghino, ma che spinge ancor più in alto la stima dell’incasso che abbiamo precedentemente elaborato.
L’altra questione che ci interessava verificare è relativa alla ricerca scientifica e l’informazione al pubblico di “educazione ai cetacei”. Per quanto riguarda lo spettacolo, su trenta minuti, si accenna qualcosa di davvero “banale” al principio: 30 secondi, forse meno. Il percorso che porta alla vasca, ci sono una serie di cartelli, che vorrebbero racconatare il mare e i cetacei. Ma non soddisfano la curiosità di nessuno. Tutti a correre su, oppure a sbirciare dagli oblò.
Gran parte dei motivi per cui questi animali sono in cattività è per conoscerli e farli conoscere, effettuando anche ricerche che in mare aperto non potrebbero essere condotte. Ma è ancora cosi? Il Delfinario di Rimini, effettivamente, ha prodotto molta ricerca. I titoli (non i contenuti) sono disponibili sulla nuova versione del sito. Anche se è “ferma” al 2008 da profani possiamo dire che, per essere, si è lavorato. Ora non rimane altro che verificarne i contenuti. Torneremo anche su questo.
Sullo spettacolo difficile commentare. I delfini, di propria spontanea volontà, non fanno nulla. Ubbidiscono a dei comandi impartiti con un fastidiosissimo fischio da arbitro, sono continuamente premiati con del pesce che gli stessi vanno a chiedere ai loro istruttori dopo ogni “pagliacciata” di salto o dopo aver fatto girare una palla colorata sulla punta del muso. Anche gli stessi addetti si muovono in maniera meccanica, iper programmata. Tutto finto. Tutto forzato. Tutto uguale rispetto a venti anni fa.
Sul tema relativo al “futuro” dei delfinari abbiamo chiesto l’opinione dello scienziato riminese Marco Affronte. Naturalista ed esperto di progetti di ricerca, tutela, conservazione e divulgazione scientifica sull’ambiente marino, ecco che cosa ha detto alla Piazza. “Negli anni ’90 i delfinari, che già cominciavano ad avere forti opposizioni da parte dell’opinione pubblica, giustificavano la propria esistenza con un messaggio più o meno “standard”: rivendicando il risvolto educativo in queste strutture, sottolineando che i bambini non hanno occasione di vedere i delfini dal vero in mare, che per sensibilizzare bisogna far conoscere, eccetera. A questo si aggiungeva l’aspetto della ricerca, che in vasca si può fare con relativa facilità, rispetto al mare, e le informazioni apprese potrebbero poi essere utili per azioni di conservazione e tutela della specie in mare. A mio avviso è possibile che veramente i delfinari abbiano avuto un ruolo nel cambio di mentalità e nell’empatia verso i Cetacei. Oggi amati e quasi venerati, allora considerati creature mostruose o malvagie (capodogli e orche) o comunque in competizione con noi (delfini). Ma quello che stupisce è che, dopo 20-30 anni, le motivazioni per sostenere i delfinari siano rimaste ancora quelle. Come se nulla fosse cambiato”.
Quindi? “Io ritengo invece che, se mai i delfinari hanno rivestito il ruolo sopra ricordato, adesso questo ruolo abbia esaurito il suo scopo e il suo tempo. I cetacei, seppure ancora bisognosi di iniziative di tutela e conservazione, non hanno più bisogno di luoghi artificiali per essere “avvicinati” alla gente. Anzi, adesso semmai la visione di questi animali in ambienti così lontani dalla loro vera natura, e impegnati in attività sotto il completo controllo dell’uomo, ritengo sia ormai diseducativa. Dentro ai parchi possono svolgersi efficaci progetti di didattica e educazione, ma la visione in sè dei delfini in vasca, e degli show, non può trasmettere messaggi formativi (o forse è sempre stato così?). Anche la ricerca effettuata in cattività ha dei limiti oggettivi, che ormai sono stati ampiamente raggiunti. Riguardo ai bambini e al vedere i delfini dal vivo, è ora di piantarla con questa scusa. Ai bambini bisogna insegnare che gli animali vivono nel loro ambiente; hanno i loro luoghi, i loro tempi e esistono “a prescindere” dall’uomo e anche se l’uomo non li può vedere. E hanno anche una dignità, che loro non possono difendere e che tocca a noi non ledere. Non tutti hanno la fortuna di potere andare per mare a vedere i delfini? Pazienza. Li porteremo a vedere gli aironi sul Po, o i cervi nel Casentino, e intanto gli racconteremo di quanti chilometri al giorno percorre un delfino libero in mare”.
Detto questo avviamoci ora verso una prima parziale conclusione della seconda parte dello “Speciele Mary G”. Il D.M. 469/2001 è una legge molto avanzata. Ora si passi ai controlli e alla trasparenza delle informazioni. Con la garanzia che ci siano soggetti terzi a supervisionare le attività dei delfinari. Non appare più accettabile che di questi animali si parli solo come veri “eroi” e poi, alla fine, quando muoiono siano liquidati così, con qualche laconica riga e di loro non si sappia più niente.
C’è, inoltre, il grande tema della Responsabilità sociale d’impresa. Sulla quale Rimini punta e lavora da tempo per configurarsi come un vero e proprio Distretto socialmente responsabile. Che, fuori dei tecnicismi vuol dire: io impresa, ecco chi sono, cosa e come svolgo la mia attività. A maggior ragione tutto questo è vero quando l’impresa tratta “beni pubblici”. In questo caso i delfini. Il Delfinario di Rimini, se esiste, è in gran parte merito di Alfa e Speedy, i due delfini catturati in mare e portati per sempre in vasca. (d.ch.)
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Che cosa prevede la legge.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 6 dicembre 2001, n. 469
Regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in cattivita’ di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus, in applicazione dell’articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante “Disposizioni in campo ambientale” e, in particolare, l’articolo 17, comma 6, ai sensi del quale “con decreto del Ministro dell’ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in materia di mantenimento in
cattivita’ di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus”; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, denominata Convenzione CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wildfauna and Flora),
ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE 3626/82, e successive modificazioni, nonche’ norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumita’ pubblica; Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e il regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, recante modalita’
di applicazione del regolamento (CE) 338/97; Considerato che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio cura l’adempimento della Convenzione di Washington, avvalendosi delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 19 novembre 2001; Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 28 novembre 2001; A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Fermo restando quanto prescritto dal regolamento (CE) 338/97, dal regolamento (CE) 939/97, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e
dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874, che ratifica la Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale di specie di
fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione, ai fini del mantenimento in cattivita’ degli esemplari appartenenti alla specie Tursiops Truncatus devono essere rispettate le prescrizioni contenute nell’allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. L’Autorita’ di gestione CITES presso la Direzione per la conservazione della natura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita l’Autorita’ scientifica CITES, accerta, tramite il Corpo forestale dello Stato, sulla base dei controlli previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche, che le installazioni per il mantenimento in cattivita’ siano conformi a quanto previsto dall’articolo 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 dicembre 2001
Il Ministro: Matteoli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 1
CRITERI PER IL MANTENIMENTO IN CATTIVITA’ DI ESEMPLARI DI DELFINI APPARTENENTI ALLA SPECIE TURSIOPS TRUNCATUS
A. Condizioni per il mantenimento in cattivita’ di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus. Il mantenimento di esemplari appartenenti alla specie Tursiops Truncatus e’ permesso solo nel caso in cui siano garantiti i programmi di educazione, ricerca e riproduzione di cui ai successivi paragrafi 1, 2 e 3.
1. Educazione:
a) avere personale con valida e documentata esperienza sulla biologia, eco-etologia, conservazione e mantenimento in cattivita’
dei cetacei; b) avere un esteso programma educativo per visitatori e gruppi scolastici di tutte le fasce di eta’, basato sulla comprensione della
biologia, dell’eco-etologia e della conservazione dei cetacei in natura e teso a stimolare un interesse successivo sui cetacei. In particolare, i programmi devono essere adeguati allo specifico livello dei gruppi scolastici. I programmi devono contenere almeno alcuni dei seguenti elementi: supporti audio/video, esposizioni interattive, esposizioni figurative, visite guidate, programmi didattici da svolgere all’esterno della struttura e quanto altro necessario; c) avere almeno un incaricato per l’educazione a tempo pieno (con una laurea in discipline biologico-naturalistiche) con esperienza sulla biologia dei cetacei che si incarichi di mantenere e sviluppare il ruolo educativo del delfinario; d) avere un opuscolo, scientificamente accurato, a disposizione del pubblico in visita, relativo alla biologia e all’eco-etologia dei cetacei, e al loro stato di conservazione in mare; e) qualora siano tenute dimostrazioni, le stesse devono essere basate prevalentemente sul comportamento naturale dell’animale. I commenti devono riguardare la biologia della specie ed educare il pubblico ad osservare il comportamento degli esemplari; f) elaborare tutti gli opuscoli, i testi della dimostrazione ed il materiale educativo con la piena cooperazione dell’incaricato all’educazione; g) avere vasche con oblo’ oppure televisioni a circuito chiuso per una visione subacquea; qualora sia possibile, le vocalizzazioni prodotte dai delfini in immersione devono essere rese accessibili ai visitatori.
2. Ricerca: a) avere un esteso programma di ricerca sui cetacei che assicuri un contributo significativo alla generale comprensione dei medesimi ed alla gestione delle popolazioni naturali; b) assicurare il piu’ completo utilizzo di ciascun campione biologico e di materiale post-mortem grazie a collaborazioni tra i veterinari incaricati e gli istituti scientifici riconosciuti.
3. Riproduzione: a) partecipare ad un libro genealogico (stud-book) internazionale e ad un programma di riproduzione; b) raccogliere, come routine, dati relativi al comportamento di tutti gli animali prima, durante e dopo la riproduzione (l’analisi di tali dati, insieme alle informazioni relative al mantenimento, deve essere resa disponibile a richiesta della Autorita’ scientifica CITES); c) contribuire alla conoscenza della fisiologia, della riproduzione, della anatomia ed anche gli studi sulla genetica dei cetacei. Cooperare con altre strutture nello scambio di altre informazioni ed esperienze, onde determinare quanto piu’ possibile la standardizzazione di metodi operativi. B. Requisiti minimi necessari per il mantenimento in cattivita’ di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus
I. Strutture, spazi, attivita’, gruppi sociali. 1. Le vasche devono essere riservate ai tursiopi e non usate per altri scopi. 2. Le vasche devono essere costruite con materiali dotati di finiture durevoli, non tossiche, non porose, impermeabili, in modo tale da facilitare una appropriata pulitura e disinfezione; devono essere inoltre progettate in modo da minimizzare la trasmissione in vasca di suoni provenienti dall’esterno e di suoni da riverbero prodotti all’interno della vasca dagli animali stessi. 3. Allo scopo di fornire sufficiente spazio, sia orizzontale che verticale, tale da permettere agli animali di svolgere attivita’ motorie, da proteggerli da dominanze indesiderate o conflitti e da rispondere ad eventuali altre loro necessita’, le vasche devono possedere almeno le dimensioni minime riportate nel presente capitolo. 4. La superficie minima della vasca non deve essere inferiore a 400 mq per gruppi fino a 5 esemplari; deve prevedere un settore principale non inferiore a 275 mq connesso ad un settore secondario non inferiore a 125 mq; ulteriori 100 mq saranno richiesti per ciascun esemplare addizionale; il gruppo deve avere accesso in ogni momento almeno all’intera superficie minima indicata, a meno che non sia altrimenti stabilito dal veterinario o dal curatore responsabile. 5. In nessun punto la dimensione minima orizzontale della vasca puo’ essere inferiore al diametro di 7 metri del cerchio piu’ largo che possa essere iscritto in tale vasca. 6. Nella vasca la profondita’ dell’acqua non deve essere mai inferiore a 3,5 metri e deve avere una profondita’ minima di 4,5 metri per almeno la meta’ della superficie totale della vasca. 7. Il volume minimo di acqua per l’intera vasca, per gruppi fino a cinque esemplari, non deve essere inferiore a 1.600 mc; ulteriori 400 mc sono richiesti per ciascun esemplare addizionale. 8. La vasca deve essere progettata per fornire un ambiente sicuro, privo di ostacoli che possa causare danni agli esemplari ed allestita in modo tale da fornire un ambiente stimolante che aiuti ed incoraggi un normale repertorio comportamentale degli esemplari. 9. Per facilitare le procedure di manipolazione e cura, tutte le strutture devono essere provviste di vasche per il trattamento
medico-veterinario degli esemplari. Tali vasche possono essere inferiori alle dimensioni minime previste e devono essere fisicamente
isolate da quelle utilizzate per il mantenimento, per prevenire la trasmissione di agenti patogeni; inoltre, le stesse devono disporre
di un impianto di filtraggio dell’acqua autonomo. 10. Eventuali progetti di ricerca scientifica che richiedono variazioni temporanee della struttura e delle modalita’ di mantenimento degli esemplari devono essere sottoposti all’Autorita’ di gestione CITES, che richiede, a tal fine, il parere dell’Autorita’ scientifica CITES. 11. Gli esemplari possono essere isolati nei settori secondari della vasca solo brevemente, ad eccezione di una specifica prescrizione medico-veterinaria. 12. Lo spazio libero sovrastante la vasca al coperto dove essere di almeno 7 metri, mentre quello delle vasche destinate al trattamento medico-veterinario puo’ essere limitato a 2,5 metri. 13. Gli esemplari compatibili non devono essere tenuti separati, ad eccezione di quelli temporaneamente mantenuti in isolamento dietro parere medico-veterinario (una valutazione di compatibilita’ puo’ essere fatta sulla base di misurazioni oggettive del comportamento degli esemplari). Gli esemplari che non sono compatibili non devono essere ospitati nella stessa vasca. Nessun esemplare deve essere mantenuto da solo, se non per motivi sanitari.
14. L’Autorita’ di gestione CITES, sentita l’Autorita’ scientifica CITES, puo’ autorizzare eccezionalmente e a determinate condizioni il
ricovero temporaneo di esemplari di cetacei di specie diverse, purche’ compatibili.
II. Sistemazione, comfort e benessere. 15. Le sistemazioni indoor (al chiuso, al coperto) devono avere una adeguata ventilazione di aria fresca che assicuri una elevata qualita’ dell’aria. L’aria deve essere caratterizzata da un basso e non dannoso livello di particelle sospese (polveri), una umidita’ relativa dal 55 al 65% e da una temperatura ambientale ottimale di 15-24 oC. 16. Devono essere effettuate misurazioni per assicurare che nelle vicinanze della vasca non ci siano esalazioni di cloro oppure altri fumi dovuti ai trattamenti chimici dell’acqua o derivanti da altre fonti che possano essere dannose per la salute degli esemplari. 17. L’illuminazione deve essere adeguata per i controlli di routine dello stato di salute, dell’igiene e per le procedure di pulitura. La luce, qualora sia artificiale, deve essere di uno spettro il piu’ vicino possibile a quello della luce solare e, ad ogni modo, deve garantire periodi di luce e di buio coincidenti con le variazioni stagionali della localita’ in cui sono ospitati i delfini; la luce artificiale deve essere di una intensita’ che non causi disagio o sofferenza agli esemplari. I delfini nelle vasche all’aperto devono in ogni caso disporre di zone d’ombra. Queste devono essere comunque estese soprattutto nelle zone di minore profondita’. 18. I delfini saranno preferibilmente mantenuti in sistemazioni all’aria aperta purche’ sia improbabile che le fluttuazioni della temperatura dell’aria creino problemi di ordine igienico-sanitario agli esemplari. Devono essere comunque evitate variazioni repentine
della temperatura dell’acqua. 19. Le vasche non devono contenere acqua che possa risultare dannosa per la salute dei delfini in essa contenuti; l’acqua deve essere trasparente, incolore e priva di odori. 20. Il contenuto di batteri coliformi della vasca non deve superare
le 500 colonie per 1000 ml di acqua; il relativo controllo deve essere effettuato almeno ogni sette giorni. La presenza di funghi ed agenti patogeni e la quantita’ dei composti dell’azoto, devono essere sempre tenute sotto controllo e ad un livello tale da non costituire
pericolo per la salute dei delfini. 21. Tutti i residui (resti del cibo, feci, sporcizia, alghe, funghi, ecc.) devono essere rimossi dalla vasca grazie
all’equipaggiamento per il trattamento dell’acqua ed ai filtri, per prevenire contaminazioni ed infezioni; i filtri devono essere controlavati sufficientemente spesso in modo da garantire la qualita’ dell’acqua; devono essere predisposte disposizioni idonee per smaltire tali residui.
22. Tutte le vasche devono essere progettate in modo che non ci siano aree con una circolazione dell’acqua inadeguata; le vasche devono essere collaudate prima dell’utilizzo, e ogni anno deve essere verificato che ci sia una completa circolazione dell’acqua in tutte le aree; eventuali problemi devono essere immediatamente risolti. 23. Tutte le vasche devono essere progettate in modo da poter
essere svuotate velocemente. Le strutture adiacenti alla vasca devono essere costruite in modo da facilitare l’appropriata pulizia, disinfezione e svuotamento della vasca stessa e devono essere strutturate in maniera tale da evitare che l’acqua utilizzata in tale attivita’ entri oppure rientri nelle vasche; l’acqua di scarto oppure reflua dal suolo/tetto deve essere mantenuta separata dalle vasche. Le vasche destinate al trattamento medico-veterinario devono essere progettate in modo da poter essere svuotate in quindici minuti. 24. Devono essere prese precauzioni per evitare che oggetti estranei entrino nelle vasche; le vasche devono essere controllate almeno due volte al giorno.
25. L’acqua delle vasche deve avere i seguenti requisiti: a) la temperatura deve essere mantenuta tra 10 e 28 oC; b) il pH deve essere mantenuto tra 7,4 e 8,5 (livello ottimale 7,8); c) la salinita’ deve essere mantenuta entro i valori normali dell’acqua marina e, in particolare, per il cloruro di sodio (NaCl) tra 15 e 36 grammi. 26. I valori della temperatura dell’acqua, del pH, della salinita’, degli agenti ossidanti, i loro sottoprodotti, il cloro libero e combinato, devono essere controllati almeno tre volte al giorno e preferibilmente monitorati continuativamente; in ogni caso, i risultati analitici devono essere registrati e resi disponibili in ogni momento per eventuali ispezioni. Qualunque variazione dei parametri oltre i limiti consentiti deve essere tempestivamente modificata. Allo scopo di mantenere le necessarie condizioni igieniche, il tempo totale di ricircolo dell’acqua delle vasche non deve superare le cinque ore. L’acqua usata per le vasche deve essere tenuta separata dall’acqua di scarto e dall’acqua reflua dal suolo/tetto. Quando viene utilizzata acqua marina, devono essere
istituite procedure di emergenza allo scopo di fronteggiare improvvisi inquinamenti.
III. Equipaggiamenti all’interno delle vasche, prevenzione di stress e/o danni ai tursiopi, costruzione e mantenimento delle vasche, manipolazione ed addestramento. 27. Nessun oggetto, mobilio, apparato, decorazione, piante o altro che potrebbe essere dannoso o potrebbe interferire con il benessere dei delfini o con una efficiente manutenzione della struttura, puo’ essere tenuto o puo’ rimanere nelle vasche e/o nelle loro immediate vicinanze. 28. Le vasche per i delfini devono essere mantenute in buone condizioni; particolare attenzione deve essere prestata durante la costruzione ed i lavori di mantenimento, in modo che gli animali non siano esposti a rumori eccessivi, oppure affinche’ corpi estranei e/o altri materiali non cadano nelle vasche oppure siano lasciati incustoditi nelle immediate vicinanze delle vasche stesse. 29. Le scorte di acqua, energia, carburante e cibo devono essere adeguate e sufficienti a mantenere le condizioni necessarie per il benessere dei delfini in ogni circostanza. Devono essere inoltre prontamente disponibili provviste alternative in caso di emergenza. 30. Devono essere predisposte preventivamente sistemazioni alternative in cui gli animali possano essere trasferiti in caso di malfunzionamento degli impianti. Tali sistemazioni devono essere approvate dalla Autorita’ di gestione CITES e ciascun spostamento deve essere, se possibile, notificato in anticipo alla medesima Autorita’. In caso di emergenza, la comunicazione deve essere effettuata, con idonea motivazione, entro le 24 ore successive al trasferimento. 31. Le strutture devono prevedere anche piani prestabiliti per
fronteggiare ciascun problema prevedibile, incluse vertenze sindacali e difficolta’ finanziarie che potrebbero mettere a rischio il
benessere dei delfini. 32. La manipolazione dei delfini deve essere mantenuta ad un livello minimo e deve essere effettuata il piu’ celermente ed attentamente possibile, in modo da non causare disagi non necessari, surriscaldamenti, stress comportamentali o danni fisici e deve essere effettuata solo da personale esperto. 33. I delfini devono essere addestrati a cooperare alla manipolazione e alle normali procedure medico-veterinarie. Durante tali procedure, devono essere evitati metodi di condizionamento rischiosi o dannosi per l’equilibrio psico-fisico degli esemplari. 34. I delfini possono essere rimossi dall’acqua solo quando assolutamente necessario e solo in presenza del medico veterinario o del curatore responsabile. 35. Le dimostrazioni devono essere variabili ed effettuate utilizzando differenti combinazioni di esemplari per dimostrazioni diverse; al gruppo di esemplari deve essere contemporaneamente garantito un giorno a settimana esente da dimostrazioni. In ogni caso, considerate le esigenze della specie deve essere sempre loro assicurato un livello di interazione con il personale
preposto, tale da garantire, in tutti i periodi dell’anno, una costante opportunita’ di gioco e di esercizio. L’addestramento deve essere effettuato solo sotto la supervisione di addestratori esperti. 36. I delfini devono essere protetti dai rumori eccessivi, inclusi rumori derivanti da impulsi irregolari; il livello di rumore deve essere tenuto il piu’ basso possibile, tale da non costituire pericolo per la salute ed il benessere dei delfini. 37. Il nuoto con i delfini e’ vietato; e’ invece permesso solo all’addestratore. Al veterinario, al biologo e al curatore e’ consentito di effettuare immersioni con i delfini allo scopo di provvedere alla loro cura o alla ispezione delle strutture. Altri soggetti possono essere autorizzati, solamente per scopi scientifici, dall’Autorita’ di gestione CITES, sentita l’Autorita’ scientifica CITES.
38. I delfini non devono essere alimentati dal pubblico, ne’ devono entrare a contatto fisico con lo stesso. Durante le eventuali dimostrazioni la sorveglianza deve essere continua per evitare che i visitatori abbiano un contatto fisico con gli esemplari o gettino
oggetti nelle vasche. 39. Ai visitatori e’ vietato l’accesso alle aree di servizio ed alle vasche di mantenimento.
IV. Cibo e alimentazione. 40. Il cibo somministrato ai delfini deve essere in quantita’ adeguata e di qualita’ adatta al consumo umano e con valori nutrizionali sufficienti per mantenere gli esemplari in salute. I pesci somministrati come cibo devono essere prevalentemente interi. 41. Tutte le contaminazioni chimiche e batteriche devono essere evitate durante la preparazione del cibo. I luoghi di preparazione
devono avere condizioni igienico-sanitarie buone e controllate. Il pesce congelato deve essere conservato a –28oC e utilizzato entro
quattro mesi nel caso degli sgombri e sette mesi nel caso delle altre specie. I prodotti scongelati devono essere mantenuti refrigerati per
un tempo ragionevole prima del consumo. Tutto il cibo deve essere somministrato entro 24 ore dalla sua rimozione dal congelatore oppure
eliminato. Il cibo da eliminare non deve essere mantenuto, nemmeno temporaneamente, in aree destinate al deposito del cibo da
somministrare. 42. I delfini devono essere alimentati almeno due volte al giorno (fatto salvo diverso parere medico-veterinario). 43. La dieta deve essere consona alle necessita’ nutrizionali della specie e deve essere idonea e variata a seconda delle particolari caratteristiche e condizioni di ciascun individuo (eta’, dimensioni, peso, gestazione, condizioni fisiche, ecc.). 44. Deve essere garantita la alimentazione individuale di ciascun esemplare. La somministrazione del cibo deve avvenire da parte di una persona esperta in grado di valutare le differenze e le variazioni nelle abitudini alimentari dei delfini, allo scopo di assicurarne la buona salute. V. Misure sanitarie e controllo delle malattie. 45: a) Deve essere stabilito dal medico veterinario un programma di misure per la prevenzione delle malattie. In ogni caso le visite
veterinarie e gli esami ematologici di routine devono essere eseguiti almeno due volte all’anno nel caso di esemplari in apparente buona
salute; b) deve essere redatto, da personale qualificato, un rapporto giornaliero riguardante la salute di ogni delfino. Qualunque problema
di salute deve essere riferito tempestivamente al veterinario responsabile; c) i delfini provenienti da altre sedi devono essere tenuti
separati dagli altri esemplari fino a quando sia certo che siano in buona salute. La vasca di quarantena deve avere un sistema di filtraggio completamente separato e devono esser utilizzate attrezzature diverse da quelle impiegate per il normale mantenimento; d) un responsabile, indicato dall’amministrazione del delfinario, deve tenere un registro nel quale viene annotato lo stato di salute di ciascun delfino; tale registro deve essere sempre disponibile per eventuali controlli; e) deve essere effettuata una accurata autopsia integrata da tutte le eventuali indagini necessarie per chiarire le cause della morte. La notifica della morte deve essere trasmessa entro 24 ore alle Autorita’ competenti ed entro il sessantesimo giorno successivo alla morte devono essere trasmessi i risultati delle indagini e le conclusioni sulle cause della morte redatte dal patologo.
VI. Personale. 46. Devono essere assunti dipendenti adeguatamente competenti ed in numero sufficiente per mantenere costantemente il prescritto livello gestionale: essi devono avere una buona conoscenza della biologia, dell’eco-etologia, della conservazione e del mantenimento in cattivita’ dei cetacei. 47. Il personale deve essere istruito sulla teoria e sulla pratica del trattamento delle acque da utilizzare e sulle condizioni di manutenzione delle vasche. I protocolli di trattamento delle acque devono essere resi noti alle Autorita’ e devono essere sempre facilmente disponibili per il personale e per gli eventuali controlli. 48. La struttura deve identificare, nel proprio ambito, un soggetto responsabile del mantenimento e della salute dei delfini. Tale soggetto deve avere una professionalita’ documentata ed acquisita nell’ambito dello studio e del mantenimento in cattivita’ dei delfini. 49. Il personale deve essere incoraggiato a migliorare le proprie conoscenze e le proprie abilita’ professionali attraverso corsi riconosciuti di perfezionamento.
VII. Raccolta dati. 50. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente 3 maggio 2001 “Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali” e successive modifiche ed integrazioni, le strutture devono utilizzare, qualora sia possibile, il sistema ISIS-ARKS ed integrare le informazioni richieste dal decreto 3 maggio 2001 con schede contenenti i seguenti
dati: a) eta’ stimata e relativo metodo utilizzato per la stima; b) fotografie a colori che mostrino i delfini nelle diverse proiezioni, con evidenziati i segni distintivi, questi ultimi eventualmente anche raffigurati; c) dati clinici, inclusi dettagli sulle date e sui trattamenti
somministrati, i risultati degli esami di routine per l’accertamento dello stato di salute ed il rapporto di salute; d) crescita e sviluppo, incluse misurazioni di lunghezza e peso ed eventuali progenie; e) comportamento e stato sociale, specificando eventuali incompatibilita’; f) temperamento e risposta all’addestramento ed alla manipolazione; g) la data della morte ed i risultati degli esami post-mortem; h) identificazione individuale degli esemplari attraverso analisi genetiche, nei casi in cui le informazioni di cui al punto b) non
risultino sufficienti.
VIII. Trasporto e trasferimento dei delfini. 51. Ad eccezione dei casi di emergenza, solo i delfini giudicati,
da un medico veterinario esperto, idonei a sopportare il viaggio, possono essere sottoposti a trasporto. 52. Almeno due incaricati sufficientemente preparati devono accompagnare ciascuna consegna e ciascun incaricato non deve avere piu’ di due delfini sotto le proprie cure. Almeno una delle due persone deve essere un componente del personale della struttura da cui proviene il delfino. 53. I delfini non devono essere tenuti nei box di trasporto per periodi superiori alle 24 ore; viaggi piu’ lunghi di tale periodo possono essere effettuati dietro parere e sotto controllo medico-veterinario. 54. Per tutti i trasporti, devono essere individuate anticipatamente sistemazioni adatte in punti strategici lungo il percorso, in modo da ospitare temporaneamente i delfini qualora si sviluppino problemi di salute. 55. Tutti i trasporti devono essere effettuati in conformita’ alle indicazioni fornite dal regolamento IATA per gli animali vivi, anche se tale trasporto avviene con mezzi diversi dall’aereo. 56. I delfini non possono essere trasferiti in strutture che non ottemperino completamente agli standard del presente allegato. In caso di emergenza, opportunamente documentata, si possono operare eccezioni, nel rispetto delle modalita’ descritte al punto 30, qualora non vi sia una sistemazione idonea nella struttura dove il delfino e’ gia’ situato e solo nel caso in cui la salute dell’esemplare tragga beneficio da tale spostamento.