Questa la richiesta di Virgilio da Misano. “Buongiorno, vorrei sapere se per i residenti di Misano Adriatico è possibile ricevere indietro l’Iva pagata per la tassa dei rifiuti visto la sentenza della Cassazzione”. Inviaci la tua domanda, scrivi a: redazione@lapiazzarimini.it
La risposta a cura di Commercialista telematico
La risposta alla domanda è si, se ci si riferisce al regime di TIA (1 o 2 è indifferente) ma dipende anche da quale tassa applicava il Comune Misano. Se era TARSU l’Iva non c’era. Se invece era TIA, si può procedere con la richiesta di rimborso. Qui di seguito un ‘fac simile’ di istanza di rimborso da trasmettere con raccomandata e ricevuta di ritorno.
FAC SIMILE ISTANZA DI RIMBORSO – RACCOMANDATA A.R.
AL COMUNE di ………………………………..
ALLA SOCIETA’………………………………….
Il sottoscritto……………………………..nato a……………………e residente in………………………….
Via……………………………………….codice fiscale………………………………………..con la presente
CHIEDE IL RIMBORSO
della somma di € …………..a titolo di IVA applicata sull’importo della Tariffa Rifiuti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Tariffa di Igiene Ambientale – c.d. TIA), corrisposta negli anni dal ………………….al…………………………
Il pagamento di tali somme effettuato dal sottoscritto è, infatti, del tutto illegittimo, in quanto, come ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, la TIA è estranea dal campo dell’IVA.
Come ha precisato la Consulta, “le caratteristiche strutturali e funzionali della TIA rendono evidente che tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo e che, pertanto, non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU conservando la qualifica di tributo propria di quest’ultimo”.
Inoltre, muovendo dalla constatazione che il prelievo di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1997 “pur essendo diretto a sostituire la TARSU, è disciplinato in modo analogo a detta tassa, la cui natura tributaria non è mai stata posta in dubbio né dalla dottrina né dalla giurisprudenza” nel raffrontare la TARSU e la TIA e nel mettere in evidenza le forti analogie dei due prelievi, il giudice delle leggi ha affermato in maniera estremamente chiara che “un altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all’ambito di applicazione dell’IVA”.
Le conclusioni della Corte Costituzionale sono state ribadite:
• dalla stessa dalla stessa Corte Costituzionale nelle successive ordinanze n. 300 del 20 novembre 2009 e n. 64 del 24 febbraio 2010;
• dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8313 dell’8 aprile 2010, nell’ordinanza n. 14903 del 21 giugno 2010 e nella sentenza n. 25929 del 5 dicembre 2011;
• dal Consiglio di Stato nella sentenza 21 marzo 2010 n. 1739;
• dal TAR per il Friuli – Venezia – Giulia nella sentenza n. 313 del 17 maggio 2010;
• dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Piemonte, nella delibera n. 65/2010/srcpie/par dell’11 novembre 2010.
• dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella Delibera n. 21/2011 del 28 gennaio 2011;
• dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella Delibera n. 110/2011 del 28 febbraio 2011;
• dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012, ha definitivamente affermato il principio dell’inapplicabilità dell’IVA sulla TIA.
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In fede
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