– Intercettazioni. Chi ne rivela il contenuto, magistrati, avvocati, ufficiali di polizia giudiziaria, cancellieri?
Non è ancora possibile dire qualcosa di sensato sulla riforma delle intercettazioni telefoniche. Troppi sono i successivi e repentini cambiamenti, non solo delle norme ma anche delle date di conclusione della interminabile discussione.
E’ meglio soffermarsi su di un aspetto certo della questione. Nella campagna di vituperazioni contro i magistrati è stato detto che costoro debbono rispondere della divulgazione del contenuto delle intercettazioni “secondo il principio di responsabilità oggettiva” (Avanti.it, 23 giugno 2010).
E pertanto sono essi i primi bersagli dei fulmini sanzionatori. Sono utili, in proposito, alcune considerazioni.
PRIMO – La riforma progettata prevede l’inasprimento delle pene per coloro che divulgano, ossia comunicano ai cronisti il contenuto delle intercettazioni.
Già questa minaccia induce al sorriso. La pubblicazione delle intercettazioni avviene a opera di giornalisti. I giornalisti non sono tenuti a scoprire le fonti delle notizie pubblicate. E tutto si ferma qui. Qual è il giornalista disposto a fare il nome della persona dalla quale ha ricevuto le notizie che egli non avrebbe dovuto pubblicare?
SECONDO – Vale la pena di ricordare che, alla stregua dell’articolo 200 del codice di procedura penale:
“1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni”.
L’ordine di deporre al teste reticente (comma 2) può essere impartito dal giudice e non dal pubblico ministero.
Il divieto di obbligare il giornalista a tacere il nome del suo informatore si risolve non a tutela del giornalista bensì dell’informatore medesimo.
Siccome non si può escludere che vi siano anche magistrati fra i propalatori di notizie tutelate dal segreto, è certo che proprio questi magistrati godono della protezione dell’articolo 200.
TERZO – L’articolo 372 del codice penale punisce con la reclusione da due a sei anni “chiunque, deponendo come testimone innanzi all’autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato”.
E’ escluso l’arresto in flagranza del teste reticente (articolo 381 comma 4 bis del codice di procedura) e il giudice deve trasmettere i relativi atti al pubblico ministero, il quale non potrà procedere fino alla conclusione del processo (articoli 207 del codice di procedura e 371 bis del codice penale).
All’esito di questa corsa ad ostacoli (se il lettore ha ancora fiato) rimane il caso, del tutto marginale, del giornalista che, avendo nelle indagini preliminari opposto il segreto professionale al pubblico ministero e non avendo, nel dibattimento, ottemperato all’ordine di deporre impartitogli dal giudice, dovrebbe essere condannato per reticenza (ove la prescrizione non abbia calato la sua mannaia sul delitto di falsa testimonianza).
Soccorre tuttavia ancora una volta l’articolo 384 comma 2 del codice penale, in virtù del quale “la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio”.
Si potrebbe aggiungere che la stampa non ha mai dato notizie di un giudice che abbia impartito al giornalista reticente l’ordine di deporre. Senonché l’ordine può essere dato soltanto “se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia” (articolo 200 comma 3). Ma la prova del reato per cui si procede è – come dicono i giuristi – in re ipsa, ossia nel testo, stampato o diffuso altrimenti, della notizia destinata a rimanere segreta. L’identificazione della fonte è palesemente del tutto inutile.
IN CONCLUSIONE, il legislatore avrebbe uno strumento semplice e rapido per far cessare la pubblicazione delle intercettazioni: l’integrazione dell’articolo 200, terzo comma,con le seguenti parole: “Le disposizioni del presente comma non si applicano quando si procede per l’indebita pubblicazione di atti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione”.
In tal modo si obbligherebbe il giornalista a rivelare il nome della fonte per evitare una condanna per reticenza.
Ma ai politici conviene approfittare della disposizione dell’articolo 200 per attaccare i propri avversari e riversare la responsabilità sui magistrati.
E’, questa, un’affermazione maliziosa. Però, secondo la saggia massima di Giulio Andreotti, pensar male è peccato ma ci si indovina.
di Romano Ricciotti
Già magistrato