Offerte di prestazioni sessuali ai passanti, grida e schiamazzi, aggressioni verbali o fisiche, tentati o consumati ai danni delle prostitute da parte di clienti e “protettori” delle stesse; rumori, sporcizia fino alle necessità fisiologiche. La prostutuzione è il male dei mali. CHissa se questa ordinanza del sindaco Pironi riuscirà ad evere degli effetti e a scongiurare “modalità improprie di forme di autotutela” da parte dei cittadini. Si vedrà. Nel frattempo il il primo cittadino ha firmato questa mattina la nuova ordinanza anti-prostituzione. Che, per i “clienti”, prevede (purtroppo) “l’attenuante” della sanzione di 516,00 euro perchè entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di euro 258,00. Nessuno “sconto”, invece, per i recidivi che, a partire dalla seconda violazione accertata, gli verrà sempre applicata nella misura massima.
L’atto, immediatamente esecutivo e applicabile, è frutto della concertazione avviata dal Prefetto di Rimini Claudio Palomba tra i Sindaci dei comuni interessati dal fenomeno della prostituzione di strada con l’obiettivo di uniformare e rendere più efficaci le azioni di contrasto messe in atto dalle Forze dell’ordine. L’inottemperanza all’ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutte le vie, luoghi ed aree in cui vigono i divieti indicati nella presente ordinanza sarà perseguito – dispone l’ordinanza – ai sensi dell’art. 650 C.p., essendo il provvedimento – secondo quanto precisato nelle premesse con il richiamo alle determinazioni della Corte Costituzionale – ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.p.
La materia della sicurezza urbana – specifica inoltre l’atto – deve ritenersi del tutto coincidente con la materia della sicurezza pubblica, intesa quale prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali dei cittadini. Tali determinazioni traggono riferimento dalle puntuali affermazioni della Suprema Corte (sentenza n. 196 dell’1° luglio 2009 e sentenza n. 226 del 2010) secondo cui il decreto ministeriale (e ovviamente anche per la parte concernente la sicurezza urbana), ha comunque ad oggetto esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati. L’occupazione della strada e dei marciapiedi – ricorda l’ordinanza – è effettivamente imposta in modo prepotente alla collettività ed, in particolar modo ai residenti prossimi alle predette aree, che ne devono subire tutti gli aspetti negativi e deleteri per quanto attiene alle legittime aspettative di un quieto vivere.
Il divieto è quello di “porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione – precisa l’ordinanza- si concretizza con lo stazionamento e/o l’appostamento della persona e/o l’ade-scamento di clienti e l’intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l’abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione; di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente punto e di concordare con gli stessi l’acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento; alla guida di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale.
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