Dal 1° ottobre ripartono le misure antismog nel territorio comunale di Riccione, la manovra antinquinamento prevista dal Piano Integrato per la qualità dell’aria della Regione Emilia Romagna (PAIR 2020) che impone limiti al traffico ed al riscaldamento a biomasse.
La manovra, che resterà in vigore fino al 31 marzo 2020 prevede le seguenti limitazioni: dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche previste (nel 2019 il 6 ottobre, 27 ottobre, 3 novembre, 24 novembre, 01 dicembre, nel 2020 il 12 gennaio, 26 gennaio , 02 febbraio, 16 febbraio, 01 marzo e 15 marzo) nella fascia oraria 8.30-18.30 per:
– veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1;
– veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3;
– ciclomotori e motocicli PRE EURO.
Il provvedimento di divieto sarà sospeso nei giorni festivi del 1 novembre, 11 novembre, 25 e 26 dicembre, 31 dicembre 2019, 1 gennaio e 6 gennaio 2019.
Sono esclusi dalla limitazione alla circolazione i veicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico, quelli funzionanti a metano o GPL, gli autoveicoli in car pooling, i ciclomotori elettrici, gli autoveicoli per trasporti specifici e ad uso speciale e oggetto di speciali deroghe.
Le misure emergenziali entreranno in vigore se verrà superata la concentrazione di 50 microgrammi di polveri sottili (PM10) al metro cubo.
A partire dal giorno successivo al giorno di controllo nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE dovesse evidenziare il superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei 3 giorni precedenti e non dovesse prevedere condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti:
ampliamento delle limitazioni alla circolazione a tutti i
veicoli diesel EURO 4;
divieto, in tutto il territorio comunale, di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle;
obbligo, in tutto il territorio comunale, di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
divieto assoluto, in tutto il territorio comunale, di combustione all’aperto, per qualsiasi tipologia (falò, barbecue, fuochi d’artificio, etc..);
obbligo, in tutto il territorio comunale, di spegnimento del motore dei veicoli in sosta;
potenziamento, in tutto il territorio comunale, dei controlli sulla circolazione dei veicoli nel centro urbano e sul rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di spandimento di liquami;
divieto, in tutto il territorio comunale, di spandimento dei liquami zootecnici.
Oltre a quelle del punto precedente, a partire dal giorno successivo al giorno di nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE dovesse evidenziare il superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei 10 giorni precedenti e non dovesse prevedere condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti:
divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale del decreto attuativo dell’art. 290, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
In tutto il territorio comunale nelle unità immobiliari dotate di riscaldamento multi combustibile, è vietato l’uso di combustibili solidi per il riscaldamento ad uso civile (legna, pellet, cippato o altro):
nei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide con classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle;
nei focolari/ camini tradizionali aperti o che possono funzionare aperti.
Le aree del centro abitato in cui si applica il divieto di circolazione sono le ZTL e il centro storico ad esclusione di alcune arterie stradali che consentono l’accesso ai parcheggi scambiatori di Piazza dell’Unità, P.le Giorgio Amendola ed alle strutture di ricovero/cura e scuole.
Sono infatti esclusi dal divieto di circolazione i seguenti tratti di viabilità:
Corso Fratelli Cervi, dall’intersezione con i Viali Derna al Viale Frosinone;
Viale Diaz, da Corso Fratelli Cervi all’intersezione con i Viali Minghetti e Arimondi;Viale Ceccarini, da Corso Fratelli Cervi all’intersezione con i Viali Rusconi e Machiavelli.