Tratto da lavoce.info
di Francesco Vella, ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università di Bologna
L’articolo 26 del “decreto Rilancio” prevede interventi fiscali e finanziari per agevolare la ricapitalizzazione delle imprese di minori dimensioni. Rischia però di imporre tempi troppo stretti per rispettare i vincoli comunitari sugli aiuti di Stato.
Meno imposte
Il “decreto Rilancio” (Dl 19 maggio 2020, n. 34) segue molte indicazioni emerse nel dibattito sulle misure più utili al nostro sistema produttivo per ripartire e, anche nel solco della comunicazione comunitaria sugli aiuti di stato e i suoi emendamenti, apre la strada alla ricapitalizzazione delle imprese di “media dimensione”, comprese le cooperative, che hanno necessità di ottenere nuovi finanziamenti.
L’articolo 26 prevede anzitutto alcune agevolazioni per le società anche appartenenti a un gruppo, con l’eccezione di assicurazioni e intermediari finanziari, che abbiano ottenuto ricavi fra 5 e 50 milioni di euro nel 2019, ridotti nei mesi di marzo e aprile 2020 di un terzo rispetto all’anno precedente a causa dell’emergenza sanitaria. Se la società appartiene a un gruppo, il limite di 50 milioni va verificato a livello della holding.
In caso di aumento di capitale eseguito entro il dicembre 2020, i soci potranno avvalersi di un credito di imposta del 20 per cento su un conferimento in denaro di massimo 2 milioni di euro per singola quota sottoscritta, a patto che quest’ultima sia detenuta sino al 2024 e non siano disposte, nel frattempo, distribuzioni di riserve. Inoltre, qualora la società rispetti alcune condizioni ulteriori (quali, per esempio, la regolarità fiscale e contributiva, il rispetto della normativa ambientale e urbanistica), si potrà avvalere, entro la soglia del 30 per cento della quota di capitale aumentata, di un credito di imposta pari alla metà delle perdite subite eccedenti la decima parte del patrimonio netto. Ovviamente, i benefici fiscali si perdono in caso di violazione delle condizioni e i soci dovranno versare le somme dovute, pagandone anche i relativi interessi.
Indubbiamente, sono misure in grado di incentivare il ricorso alla ricapitalizzazione, anche se il loro successo dipende dalle effettive disponibilità che si possono investire in un tempo ragionevole. Potrebbero essere più appetibili per gruppi di imprese rispetto a società facenti capo a una ristretta cerchia di soci-persone fisiche direttamente coinvolte nella gestione, quali generalmente sono le imprese familiari di contenuta dimensione. In ogni caso, le misure non potranno superare il limite complessivo di 800 mila euro fissato dalla Commissione europea per gli aiuti di stato concessi alla singola impresa.
Più debito subordinato
Questa misura si coniuga con un altro intervento. Le società che aumenteranno il capitale di almeno 250 mila euro e con ricavi nel 2019 pari almeno a 10 milioni di euro (fermo il tetto di 50 milioni), potranno emettere obbligazioni o titoli debito destinati a essere sottoscritti, entro il 31 dicembre di quest’anno, da un fondo pubblico chiamato “Fondo patrimonio Pmi” e gestito dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia). Le emissioni potranno raggiungere un ammontare massimo pari a tre volte l’aumento di capitale effettuato; oppure, se minore, un ottavo dei ricavi dell’impresa maturati nel 2019. I titoli dovranno essere rimborsati entro 6 anni dall’emissione, ma l’impresa potrà decidere di liquidarli anticipatamente dopo 3 anni; dovrà farlo immediatamente in caso di provvedimenti interdittivi antimafia. In caso di fallimento dell’emittente o di sua sottoposizione a una procedura concorsuale, i crediti maturati dal Fondo verranno trattati come subordinati rispetto a quelli dei creditori comuni (cosiddetti chirografari), ma saranno sovraordinati rispetto ai crediti dei soci derivanti da finanziamenti concessi a favore della società durante il periodo di crisi.
Sono previsti specifici vincoli all’attività dell’emittente, che dovrà astenersi dall’effettuare distribuzioni di riserve, acquisti di azioni proprie o quote, rimborsi di finanziamenti dei soci. Inoltre, le somme ottenute dovranno essere utilizzate per sostenere i costi di personale o degli investimenti, oppure come capitale circolante, e la società dovrà impegnarsi a fornire un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità richiesti dal Fondo, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.
Tempi stretti
Per l’attuazione della misura sarà però necessario aspettare un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, che dovrà definire caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento dei titoli sottoscrivibili dal Fondo. Fra queste, va segnalata anche la possibilità di stabilire apposite condizioni affinché l’obbligo di restituzione delle somme prestate possa essere ridotto.
E proprio la tempistica potrebbe diventare un limite operativo: l’arco temporale previsto per la sottoscrizione degli strumenti finanziari è pari a poco più di 6 mesi, ed è indirettamente imposto dall’esenzione concessa il 20 marzo scorso dalla Commissione europea in tema di aiuti di stato a favore delle imprese coinvolte dall’emergenza sanitaria. In un periodo tutto sommato breve, quindi, dovrebbe essere adottato il regolamento ministeriale, costituito e reso operativo il Fondo, e nel frattempo dovrebbero essere realizzati gli aumenti di capitale, nonché negoziate e sottoscritte, potenzialmente, migliaia di emissioni.
Per la dotazione del Fondo sono stati destinati 4 miliardi di euro (al lordo delle spese di gestione che saranno al massimo di 5 milioni l’anno) e le operazioni di finanziamento, ove disponessero una riduzione del capitale al momento della restituzione o superassero le soglie fissate dalla Commissione europea per l’emissione del prestito subordinato, dovrebbero verosimilmente rientrare nel tetto massimo complessivo di 800 mila euro previsto per gli aiuti di stato concessi per ogni singola impresa, anche se il silenzio del decreto sul punto potrebbe lasciare aperto qualche dubbio interpretativo. In sintesi, i limiti previsti dalla Commissione possono ridurre l’impatto dell’intervento, il cui iter procedurale appare già di per sé molto complesso.
Fra l’altro, il nuovo Fondo dovrà valutare attentamente le condizioni e i vincoli legati alla sottoscrizione dei titoli, perché imporre l’obbligo di rimborso in caso di violazione potrebbe condurre l’emittente all’insolvenza, rispetto alla quale si troverebbe in posizione di creditore subordinato a tutti gli altri. Il precedente “decreto Liquidità” (8 aprile 2020, n. 23) ha infatti sospeso la subordinazione dei finanziamenti concessi dai soci nel corso dell’emergenza sanitaria, con il risultato che i crediti del Fondo rischiano di risultare postergati anche rispetto a questi ultimi e rimanere inesorabilmente in fondo alla lista.
Meno imposte
Il “decreto Rilancio” (Dl 19 maggio 2020, n. 34) segue molte indicazioni emerse nel dibattito sulle misure più utili al nostro sistema produttivo per ripartire e, anche nel solco della comunicazione comunitaria sugli aiuti di stato e i suoi emendamenti, apre la strada alla ricapitalizzazione delle imprese di “media dimensione”, comprese le cooperative, che hanno necessità di ottenere nuovi finanziamenti.
L’articolo 26 prevede anzitutto alcune agevolazioni per le società anche appartenenti a un gruppo, con l’eccezione di assicurazioni e intermediari finanziari, che abbiano ottenuto ricavi fra 5 e 50 milioni di euro nel 2019, ridotti nei mesi di marzo e aprile 2020 di un terzo rispetto all’anno precedente a causa dell’emergenza sanitaria. Se la società appartiene a un gruppo, il limite di 50 milioni va verificato a livello della holding.
In caso di aumento di capitale eseguito entro il dicembre 2020, i soci potranno avvalersi di un credito di imposta del 20 per cento su un conferimento in denaro di massimo 2 milioni di euro per singola quota sottoscritta, a patto che quest’ultima sia detenuta sino al 2024 e non siano disposte, nel frattempo, distribuzioni di riserve. Inoltre, qualora la società rispetti alcune condizioni ulteriori (quali, per esempio, la regolarità fiscale e contributiva, il rispetto della normativa ambientale e urbanistica), si potrà avvalere, entro la soglia del 30 per cento della quota di capitale aumentata, di un credito di imposta pari alla metà delle perdite subite eccedenti la decima parte del patrimonio netto. Ovviamente, i benefici fiscali si perdono in caso di violazione delle condizioni e i soci dovranno versare le somme dovute, pagandone anche i relativi interessi.
Indubbiamente, sono misure in grado di incentivare il ricorso alla ricapitalizzazione, anche se il loro successo dipende dalle effettive disponibilità che si possono investire in un tempo ragionevole. Potrebbero essere più appetibili per gruppi di imprese rispetto a società facenti capo a una ristretta cerchia di soci-persone fisiche direttamente coinvolte nella gestione, quali generalmente sono le imprese familiari di contenuta dimensione. In ogni caso, le misure non potranno superare il limite complessivo di 800 mila euro fissato dalla Commissione europea per gli aiuti di stato concessi alla singola impresa.
Più debito subordinato
Questa misura si coniuga con un altro intervento. Le società che aumenteranno il capitale di almeno 250 mila euro e con ricavi nel 2019 pari almeno a 10 milioni di euro (fermo il tetto di 50 milioni), potranno emettere obbligazioni o titoli debito destinati a essere sottoscritti, entro il 31 dicembre di quest’anno, da un fondo pubblico chiamato “Fondo patrimonio Pmi” e gestito dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia). Le emissioni potranno raggiungere un ammontare massimo pari a tre volte l’aumento di capitale effettuato; oppure, se minore, un ottavo dei ricavi dell’impresa maturati nel 2019. I titoli dovranno essere rimborsati entro 6 anni dall’emissione, ma l’impresa potrà decidere di liquidarli anticipatamente dopo 3 anni; dovrà farlo immediatamente in caso di provvedimenti interdittivi antimafia. In caso di fallimento dell’emittente o di sua sottoposizione a una procedura concorsuale, i crediti maturati dal Fondo verranno trattati come subordinati rispetto a quelli dei creditori comuni (cosiddetti chirografari), ma saranno sovraordinati rispetto ai crediti dei soci derivanti da finanziamenti concessi a favore della società durante il periodo di crisi.
Sono previsti specifici vincoli all’attività dell’emittente, che dovrà astenersi dall’effettuare distribuzioni di riserve, acquisti di azioni proprie o quote, rimborsi di finanziamenti dei soci. Inoltre, le somme ottenute dovranno essere utilizzate per sostenere i costi di personale o degli investimenti, oppure come capitale circolante, e la società dovrà impegnarsi a fornire un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità richiesti dal Fondo, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.
Tempi stretti
Per l’attuazione della misura sarà però necessario aspettare un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, che dovrà definire caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento dei titoli sottoscrivibili dal Fondo. Fra queste, va segnalata anche la possibilità di stabilire apposite condizioni affinché l’obbligo di restituzione delle somme prestate possa essere ridotto.
E proprio la tempistica potrebbe diventare un limite operativo: l’arco temporale previsto per la sottoscrizione degli strumenti finanziari è pari a poco più di 6 mesi, ed è indirettamente imposto dall’esenzione concessa il 20 marzo scorso dalla Commissione europea in tema di aiuti di stato a favore delle imprese coinvolte dall’emergenza sanitaria. In un periodo tutto sommato breve, quindi, dovrebbe essere adottato il regolamento ministeriale, costituito e reso operativo il Fondo, e nel frattempo dovrebbero essere realizzati gli aumenti di capitale, nonché negoziate e sottoscritte, potenzialmente, migliaia di emissioni.
Per la dotazione del Fondo sono stati destinati 4 miliardi di euro (al lordo delle spese di gestione che saranno al massimo di 5 milioni l’anno) e le operazioni di finanziamento, ove disponessero una riduzione del capitale al momento della restituzione o superassero le soglie fissate dalla Commissione europea per l’emissione del prestito subordinato, dovrebbero verosimilmente rientrare nel tetto massimo complessivo di 800 mila euro previsto per gli aiuti di stato concessi per ogni singola impresa, anche se il silenzio del decreto sul punto potrebbe lasciare aperto qualche dubbio interpretativo. In sintesi, i limiti previsti dalla Commissione possono ridurre l’impatto dell’intervento, il cui iter procedurale appare già di per sé molto complesso.
Fra l’altro, il nuovo Fondo dovrà valutare attentamente le condizioni e i vincoli legati alla sottoscrizione dei titoli, perché imporre l’obbligo di rimborso in caso di violazione potrebbe condurre l’emittente all’insolvenza, rispetto alla quale si troverebbe in posizione di creditore subordinato a tutti gli altri. Il precedente “decreto Liquidità” (8 aprile 2020, n. 23) ha infatti sospeso la subordinazione dei finanziamenti concessi dai soci nel corso dell’emergenza sanitaria, con il risultato che i crediti del Fondo rischiano di risultare postergati anche rispetto a questi ultimi e rimanere inesorabilmente in fondo alla lista.