Inquinamento atmosferico a Riccione, stop ai diesel fino a Euro5 dal 27 al 29 gennaio.
Ed ancora: divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa, limiti nell’utilizzo degli impianti di riscaldamento
A seguito delle proiezioni di Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, a decorrere dal giorno 27/01/2024, giorno successivo a quello di controllo, fino al successivo giorno di verifica compreso, scattano le misure emergenziali che prevedono lo stop ai diesel fino a Euro 5. Il provvedimento rientra tra quelli previsti a livello regionale in base alle misure adottate dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 e collegate al Pair.
Pertanto da sabato 27 gennaio rimane attivo il meccanismo emergenziale fino a lunedì 29 gennaio compreso.
Il nuovo meccanismo prevede, infatti, l’emissione dei bollettini Arpae nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, effettuati non più sui dati di rilevamento dei giorni precedenti, ma con un sistema di valutazione integrato che si fonda sulla previsione meteorologica e di qualità dell’aria per i giorni successivi, prevedendo i possibili sforamenti.
Le misure emergenziali prevedono:
– L’ ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30 a tutti i veicoli diesel fino a Euro 5;
– Il divieto, in tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;
– L’obbligo, in tutto il territorio comunale, di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati che non deve superare i seguenti valori: 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive; 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8).
Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai precedenti commi ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);
– Il divieto assoluto, in tutto il territorio comunale, di combustione all’aperto, per qualsiasi tipologia (falò, barbecue, fuochi d’artificio, etc..), anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
– il divieto, in tutto il territorio comunale, di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono esclusi dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo;
– l’obbligo, in tutto il territorio comunale, di spegnimento del motore dei veicoli in sosta.