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Home Economia

Economia. Campioni del mondo di leggi elettorali… cinque in 35 anni

Redazione di Redazione
21 Ottobre 2026
in Economia
Tempo di lettura : 6 minuti necessari
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Vignetta di Cecco

Vignetta di Cecco

Tratto da lavoce.info

Di Paolo Balduzzi, insegna Scienza delle finanze ai corsi diurni e serali, triennali e magistrali alla Cattolica di Milano

L’Italia ha una nuova legge elettorale che, salvo interventi rapidi da parte della Consulta, si applicherà già a partire dalle elezioni politiche del 2027. È la quinta in venticinque anni, quasi un record mondiale. Diverse le novità e numerose le criticità.

Cinque leggi elettorali in trentacinque anni

Se non è un record mondiale, poco ci manca. Gli elettori italiani che erano già maggiorenni all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, e che hanno sempre votato, lo faranno l’anno prossimo con la quinta legge elettorale diversa in trentacinque anni esatti, dal 1992 (elezione XI Legislatura) al 2027 (XX Legislatura). L’ultima riforma, come accade spesso in prossimità di nuove elezioni, è avvenuta molto rapidamente. La proposta originaria era stata infatti depositata solo lo scorso 26 febbraio e ha ricevuto tre votazioni: il 16 luglio alla Camera dei deputati, su un testo già molto diverso da quello originario; il 15 settembre al Senato della Repubblica, con testo modificato rispetto a quello votato dalla Camera durante l’estate; e, infine, l’8 ottobre alla Camera, che ha confermato la decisione del Senato. Hanno votato a favore 227 deputati mentre i contrari sono stati 164. Per gli amanti dei numeri, al momento del voto di fiducia al governo Meloni, esattamente quattro anni fa, i rapporti di forza erano di 235 voti a favore e di 154 voti contrari. In fin dei conti, quindi, la compagine governativa sembra aver tenuto bene il proprio consenso parlamentare nel corso della legislatura.

Vale quindi la pena di illustrare i contenuti del provvedimento approvato che, salvo interventi della Corte costituzionale, regolerà le prossime elezioni politiche. In un articolo collegato, vengono discussi i punti più problematici e delicati della nuova legge su cui l’opposizione spera, almeno nelle dichiarazioni, che possa intervenire la Consulta.

La legge elettorale dopo il primo voto della Camera

Le principali novità che erano già state introdotte con il primo voto della Camera, poi confermate dal Senato, riguardano il meccanismo di ripartizione dei seggi, l’introduzione di un premio di governabilità, l’indicazione del candidato alla carica di presidente del Consiglio e la possibilità di voto per i cosiddetti “fuorisede”. Con l’esclusione di circoscrizione Estero (otto deputati e quattro senatori), Val d’Aosta (un deputato e un senatore) e Trentino-Alto Adige (sette deputati e sei senatori), cui si applicano regole specifiche, il metodo di assegnazione dei seggi sarà interamente proporzionale su base nazionale per la Camera dei deputati e su base regionale per il Senato della Repubblica.

In deroga alla ripartizione puramente proporzionale, la norma approvata prevede un “premio di governabilità”. È pari a settanta seggi per la Camera e a trentacinque per il Senato (cioè, in ambo i casi, il 17,5 per cento del totale), e viene attribuito alla lista o coalizione che abbia ottenuto più voti in entrambe le Camere, a patto che i suoi consensi siano almeno pari al 42 per cento dei voti validi in ciascuna di esse.

Per la ripartizione dei seggi, il paese verrà diviso in 26 circoscrizioni (quelle già vigenti), ciascuna delle quali sarà a sua volta divisa in collegi plurinominali.

Le liste di ogni collegio saranno composte da sette candidati; in ogni circoscrizione; la scheda elettorale riporterà anche un’ulteriore lista (la “lista circoscrizionale”) da cui si pescherà nel caso di assegnazione del premio di governabilità.

Leggi anche: Più donne in politica non implica più sostegno alla parità
Nel caso di coalizioni, la lista circoscrizionale sarà ovviamente identica per tutte i partiti collegati.

Il premio di governabilità è fisso e serve ad assicurare alla lista o coalizione che ne abbia diritto un numero di seggi pari a 220 alla Camera e 113 al Senato (compresi gli eletti in Val d’Aosta e Trentino-Alto Adige ma non quelli eletti all’Estero), cioè il 55 per cento del totale alla Camera e, curiosamente, 56,5 per cento al Senato – che però ritorna al circa 55 per cento se si tiene conto dei cinque senatori a vita.

In caso di premio, i nomi nel listino, che comunque devono essere candidati in almeno uno dei collegi della circoscrizione di riferimento, si aggiungeranno ai candidati eletti con metodo proporzionale e, se verrà così superata la soglia dei 220 deputati o dei 113 senatori, toglieranno posto ai candidati che concorrono per la ripartizione proporzionale dei seggi.

Il candidato eletto sia nella lista circoscrizionale sia in quella di collegio opta per la lista circoscrizionale. Non sono possibili candidature multiple nelle liste circoscrizionali ma lo sono invece nelle liste plurinominali dei singoli collegi, fino a un massimo di cinque collegi.

Non cambiano le soglie di esclusione rispetto al passato: al riparto dei seggi, accederanno solo i partiti che abbiano superato una soglia di sbarramento del 3 per cento e le coalizioni che abbiano riportato più del 10 per cento dei consensi (oltre a comprendere almeno una lista collegata che abbia ottenuto oltre il 3 per cento dei voti).

Unica eccezione alla tagliola del 3 per cento, oltre alle ovvie tutele previste per le minoranze linguistiche, è per i partiti che, pur non superando la soglia, risultino i più votati all’interno di una coalizione ammessa al riparto dei seggi.

Diverso il limite per il conteggio dei voti ai fini del premio di governabilità: vengono considerati quelli di tutte le liste della coalizione, anche quelle che non superano la soglia prevista per la ripartizione dei seggi.

Viene inserito l’obbligo di indicazione in anticipo, da parte di ciascuna lista o coalizione e in occasione del deposito del programma elettorale, di un nome quale proprio candidato alla presidenza del Consiglio, in sostituzione dell’obbligo già previsto in precedenza di indicare il “capo della forza politica”. Tutto ciò, ovviamente, “fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall’art. 92 della Costituzione”. Il nome non compare comunque sulle schede elettorali.

I fuorisede potranno finalmente votare alle elezioni politiche nazionali nel luogo dove si trovano, ad esempio per motivi di studio o lavoro, senza dover rientrare non in quello di residenza. In precedenza, ciò era stato possibile con procedure sperimentali, e dagli esiti a esser sinceri poco entusiasmanti, solo per le elezioni del Parlamento europeo nel 2024 e per i referendum abrogativi del 2025.

Infine, la circoscrizione Estero sarà costituita solo da due ripartizioni alla Camera, cioè “Europa” e “Resto del mondo” (precisamente: “Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide”), e da una sola al Senato. In precedenza, erano quattro per entrambe le Camere (Europa, America meridionale, America settentrionale e centrale, e Africa, Asia, Oceania e Antartide).

 

Le principali novità introdotte dal Senato, che hanno reso necessario un terzo voto, riguardano la possibilità di esprimere le preferenze, le quote di genere, la variazione dei requisiti di firma per le lista che si vogliono candidare alle elezioni.

Per quanto riguarda le preferenze, sarà possibile esprimerne fino a tre per ogni lista di collegio, con la limitazione che il capolista sarò comunque bloccato, e risulterà quindi il primo eletto sicuro nel caso di ottenimento di un seggio da parte della lista. Nel caso si esprimano più preferenze, c’è l’obbligo di assegnare preferenze a candidati di genere diverso nel caso, pena l’annullamento delle preferenze successive alla prima.

Il candidato in collegi diversi che viene eletto con preferenze e come capolista, è proclamato nel collegio in cui è eletto come capolista. Se ottiene il seggio come capolista in diversi collegi, è proclamato nel collegio in cui la sua lista ottiene la minore cifra elettorale percentuale di collegio circoscrizionale; se ottiene il seggio con preferenze in diversi collegi, è proclamato dove ottiene la cifra elettorale individuale percentuale maggiore.

Per quanto riguarda le quote di genere, sono confermate quelle che riguardano le liste di collegio per quota su cui si possono esprimere preferenze (alternanza di genere in lista) e quelle per la lista circoscrizionale (nessun genere può essere rappresentato per più del 60 per cento dei posti) ma è stata abolita quella che riguarda i capilista bloccati che, quindi, in linea di principio, potrebbero appartenere tutti allo stesso genere.

Infine, in relazione alla presentazione delle liste di candidati, è stato previsto un innalzamento del numero di sottoscrizioni da raccogliere, dall’attuale ammontare minimo di 1.500 a 6mila per ogni collegio plurinominale, ma solo per le liste che non sono rappresentate in nessuna Camera.

Le liste presenti da inizio legislatura non hanno obbligo di raccolta firme, mentre quelle che si sono costituite in almeno una delle Camere prima dell’indizione dei comizi elettorali continuano a raccogliere 1.500 firme. Sono previste norme specifiche transitorie per la prima applicazione della legge. A titolo di esempio, l’obbligo di raccolta firme scatta solo se le liste che si presentano alle elezioni non erano presenti in Parlamento non a inizio legislatura, ma dopo il 31 dicembre 2025.

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