Per la Corte Costituzionale il “Codice Brambilla” è parzialmente anticostituzionale. Accolti i ricorsi di Toscana, Puglia, Umbria e Veneto. “Una legge nata male – ha detto Andrea Giannetti, presidente di Assotravel Confindustria alla rivista on line Agenzia di Viaggi – e che si è tentato di raddrizzare” ma che è stata portata avanti – dicono ancora gli interessati – senza il “giusto” coinvolgimento delle realtà toccate dalla riforma, in particolare Agenzie di Viaggi e Tour Operator.
“La notizia è ancora troppo fresca per una presa di posizione – ha detto alla Piazza Giovannino Montanari, presidente Fiavet provincia di Rimini e San Marino. – Certo è che con questa sentenza vengono rimesse in discussione le innovazioni e le modifiche delle norme apportate con l’approvazione del Codice entrato in vigore il 21 giugno 2011. Anche il settore delle agenzie di viaggio ed in particolare l’articolo 21 del Codice relativo a “semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e turismo” e gli articoli 68 “assistenza al turista” e 69 “gestione dei reclami” sono stati dichiarati illegittimi dalla Consulta. Vedremo ora come il Governo intende applicare il dispositivo della sentenza della Corte, ovvero se intende riproporre un’altra norma sostitutiva del Codice, oppure modificare il testo del decreto tenendo conto delle decisioni della Corte.”
Per Maurizio Melucci, assessore regionale al Turismo della Regione Emilia Romagna “la sentenza della Corte è il risultato di un Codice del Turismo fatto in modo pasticciato dai ministri Brambilla e Calderoli del governo Berlusconi. Ricordo che non vi è stata nessuna possibilità di confronto con il Governo da parte delle Regioni. Talmente vero questo aspetto che tutte le Regioni italiane hanno dato parere negativo al codice del turismo proposto dal Governo. Ora vi sono le condizioni per un riordino del nostro impianto legislativo nazionale in materia di turismo con il contributo di tutti i protagonisti: Governo e Parlamento, Regioni, mondo imprenditoriale e sindacale.”
Durissima la presa di posizione della Fiavet nazionale. “La sentenza della Corte Costituzionale sul Codice del Turismo – ha detto Fortunato Giovannoni, presidente di Fiavet, la Federazione che associa agenzie di viaggio e tour operator aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia – è una sconfitta per tutti”. “La sentenza – prosegue Giovannoni – non ci ha colto di sorpresa. Le motivazioni che hanno portato alla clamorosa bocciatura del Codice del Turismo sono le stesse che Fiavet ha portato all’attenzione del Ministero quando lo stesso Codice è stato presentato alle imprese”. Nel dettaglio, con riferimento alla parte relativa alle Agenzie di Viaggio ed al Tour Operating, la Corte Costituzionale ha reso illegittimi l’art. 18 (Definizione di Agenzia di Viaggio), l’art. 20 comma 2 (Non necessità del Direttore Tecnico nelle filiali) e l’art. 21 comma 1 e 2 (Semplificazione degli adempimenti Amministrativi delle agenzie). “Questa – spiega il Presidente Fiavet – è una sconfitta per il Governo che, nonostante i ripetuti appelli delle Associazioni di Categoria, ha respinto con superficialità le nostre istanze, le stesse espresse dalla Corte Costituzionale; è una sconfitta per le imprese, che ancora una volta si trovano a scontare una incapacità di governance nel nostro Paese, ed è una sconfitta per tutto il comparto turistico, che perde un’occasione di rilancio. L’impasse in cui ora ci troviamo non ce la possiamo assolutamente permettere. I dati di Pasqua hanno registrato un fortissimo calo delle presenze turistiche e le previsioni estive sono, se possibile, ancora più negative”.
In breve. Di che cosa si tratta. Tutto ruota intorno al Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n.79 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 giugno 2011, n.129 ed entrato in vigore il 21 giugno 2011. Lo schema del decreto è composto da quattro articoli e di 1 allegato relativo, appunto, al “codice del turismo”. L’obiettivo era attuare una vera e propria riforma del settore , semplificando la normativa di riferimento in attuazione di una direttiva UE (2008/122/ce) relativa a: contratti di multiproprietà, prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. All’art. 3, il decreto prevedeva diverse abrogazioni tra cui la stessa riforma del settore turistico approvata con legge quadro n.135 del 29 marzo 2001. A tal proposito è utile ricordare che con la riforma costituzionale del 18 ottobre 2001, la materia “turismo” per lo Stato è “residuale” dunque “esclusiva” delle Regioni. Il potere dello Stato, tuttavia, non viene radicalmente eliminato. Secondo quanto riportato all’Ansa dal Coordinamento nazionale delle associazioni delle persone con sindrome di Down, tra le norme bocciate dalla Corte c’è anche l’articolo 3 del Codice del Turismo sul diritto per i disabili di poter usufruire, in termini di accesso, di offerte turistiche. Insomma, una sentenza che rimescola le carte e farà sicuramente discutere. (dom.chier.)
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La nota stampa della Fiavet
Sono diciannove gli articoli del Codice del turismo censurati dalla Corte costituzionale. In alcuni casi sono state bocciate singole parole o commi ma perlopiù la censura riguarda tutto l’articolo. La motivazione è sempre la stessa, lo Stato ha fatto un invasione di campo, ovvero ha accentrato funzioni legislative di competenza della regioni, travalicando la delega legislativa che consentiva solo riordinare le leggi esistenti i materia di turismo. E cosi la scure del giudice delle leggi, con la sentenza depositata oggi 80/2012, è calata su un pacchetto consistente di norme. In particolare la decisione ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l’approvazione dell’art. 1, limitatamente alle parole “necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative” e “ed altre norme in materia”, nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011». La questione di legittimità costituzionale sia sull’articolo 1 del Dlgs 79/2011 (che di fatto avrebbe annullato tutto il codice) che su diverse norme dell’allegato 1 (in sostanza su singoli articoli) era stata posta dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbia e Veneto. La Consulta ha respinto la censura sull’interno provvedimento pur ricordando che «l’oggetto della delega era circoscritto al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, con facoltà di introdurre le integrazioni e le correzioni necessarie ad un coerente riassetto normativo delle singole materiema ha accolto le contestazioni sulle singole norme». Ha invece accolto le contestazioni sulle singole norme perchè «la delega non consentiva la disciplina ex novo dei rapporti tra Stato e Regioni» in materia di turismo. E allora l’articolo 2 che contiene «i principi della produzione del diritto in materia turistica» cade perchè «si tratta di materia del tutto nuova” che incide sui rapporti Stato Regioni e fuoriesce dai limiti della delega. Peccano di “novità” anche gli articoli 3, sul turismo accessibile, 21 sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio, 30 sulle agevolazioni per i turisti con animali al seguito e 68 sull’attività di assistenza del turista. Mentre, tra gli altri, nel caso degli articoli 8 sulla classificazione delle strutture ricettive, 9 sulle strutture alberghiere, 10 sugli standard qualitativi delle imprese turistiche o 11 sulla pubblicità dei prezzi si tratta «accentramento di funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni» anche alla luce dell’accordo tra Stato, Regioni e Province autonome recepito con Dpcm 13 settembre 2002