Tratto da lavoce.info
di Lucia Valente, professore Ordinario di Diritto del lavoro nel Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche della Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza
In vista del 1° maggio il governo prepara un decreto sulle retribuzioni, ma non attua la delega del “Collegato lavoro 2025”. A riempire il vuoto legislativo e sindacale è la magistratura, usando Costituzione e codice penale contro la povertà lavorativa.
L’Italia decide che non ha bisogno del salario minimo
L’Italia non applicherà la direttiva europea 2022/2041, relativa ai salari minimi adeguati, il cui termine è del resto già scaduto, perché – a detta del Cnel – il nostro ordinamento è già conforme ai principi in essa contenuti. E non verrà neppure attuata la delega legislativa al governo, prossima alla scadenza, in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva (L n. 144/2025) che conterrebbe un ambizioso disegno riformatore in relazione a punti cruciali per il diritto del lavoro sia sulla misurazione della rappresentatività sindacale, sia su un meccanismo per valutare l’efficacia del sistema retributivo nazionale alla luce dei principi di cui all’articolo 36 della Costituzione.
I contenuti della delega legislativa che non sarà attuata
Al fine di garantire l’attuazione del diritto dei lavoratori a una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo i parametri costituzionali, il governo sarebbe stato delegato ad adottare norme per a) assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi; b) contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori; c) stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell’interesse dei lavoratori; d) contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto «dumping contrattuale»).
Dalle prime anticipazioni giornalistiche sembra che di queste deleghe sarà attuata una parte minima, perché innovare il sistema comporterebbe un serrato confronto con le confederazioni sindacali maggiori, oggi contrarie ai contenuti della delega. Il decreto delegato si limiterebbe dunque a introdurre una serie di incentivi e bonus senza affrontare gli annosi problemi della misurazione della rappresentatività sindacale e dell’efficacia dei contratti collettivi; della individuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti; dei parametri del trattamento economico complessivo minimo dei contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla norma costituzionale; della individuazione dei lavoratori appartenenti alla medesima categoria ai quali si applica il contratto collettivo ritenuto conforme ai parametri costituzionali; della determinazione del trattamento economico complessivo minimo conforme a costituzione, nella successione degli appalti; e di come si estende il medesimo trattamento economico ai lavoratori non coperti da contrattazione collettiva.
Su tutte le questioni più spinose investite dalla legge delega, per il momento, dunque, non avremo risposte né dalla legge né dalla contrattazione collettiva.
Il ruolo della magistratura penale e civile
Nel vuoto di iniziativa legislativa e di efficacia della contrattazione collettiva, l’unico presidio di legalità che resta in diversi settori produttivi a tutela del salario è la magistratura: quella penale e quella civile. E sarebbe davvero il caso che il governo andasse a vedere da vicino quel che sta accadendo nelle aule di giustizia prima di varare il nuovo provvedimento.
Sul versante penale la magistratura milanese (soprattutto per iniziativa del pubblico ministero Paolo Storari) ha fatto emergere una realtà di sfruttamento sistematico del lavoro, che non riguarda più solo l’agricoltura (il caporalato “tradizionale”), ma anche le grandi multinazionali della logistica, della grande distribuzione, del food delivery e, più recentemente, della moda.
Utilizzando la norma varata nel 2016 per combattere il caporalato (art. 603-bis del codice penale) il Pm e i giudici milanesi hanno fatto emergere lo sfruttamento lavorativo nelle grandi filiere produttive italiane, fino a poco fa considerate come un modello di business socialmente accettabile. Il tribunale di Milano si avvale di alcuni indici dello sfruttamento indicati dalla norma penale: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Dove questo accade, il tribunale applica la misura dell’amministrazione o il controllo giudiziario. In pratica, un commissario nominato dal Tribunale affianca i manager dell’azienda per “bonificare” i processi di gestione interni, garantendo che i fornitori paghino correttamente i lavoratori, si mettano in regola con il fisco e rispettino le norme di sicurezza. In questo modo, l’azienda non chiude ma assume direttamente i dipendenti, applica loro standard di trattamento economico e normativo accettabili e paga tasse e contributi.
Sul versante civile, invece, la magistratura, di fronte alla proliferazione di contratti collettivi al ribasso applicabili allo stesso settore stipulati da sigle sindacali poco rappresentative, ha svolto un’operazione più raffinata. Nell’attuazione dei principi costituzionali, fa riferimento, quali parametri di commisurazione della retribuzione adeguata, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Dalla quale però può motivatamente discostarsi, anche d’ufficio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’articolo 36 della Costituzione, e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contenuto in una legge. Di fronte a retribuzioni mensili più basse del trattamento Naspi o della soglia di povertà Istat o della integrazione salariale erogata dalla Cigo o Cigs, dovendo fornire una interpretazione costituzionalmente orientata del trattamento retributivo mensile, il giudice può servirsi del trattamento retributivo più alto stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e può fare riferimento a indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito proprio dalla direttiva 2022/2041/Ue – quella stessa che il governo non intende attuare (sentenza della Cassazione n. 27711 del 2 ottobre 2023).
Il problema è che alle iniziative della procura della Repubblica di Milano non hanno fatto seguito iniziative analoghe in altre zone del paese dove, probabilmente, ce ne sarebbe stato bisogno ancor maggiore. Quanto alla giurisprudenza civile sulla “giusta retribuzione”, i giudici del Lavoro sono un migliaio sul territorio nazionale e ciascuno – giustamente – esercita la propria discrezionalità nell’applicare i criteri indicati nella sentenza citata della Corte di Cassazione, che del resto non è vincolante al di fuori del caso specifico a cui si riferisce, anche se costituisce un precedente. Così, il pericolo che si corre è che per la stessa prestazione lavorativa svolta in parti diverse del paese giudici diversi stabiliscano standard retributivi minimi diversi.
Di fronte a questo scenario, che è destinato a perdurare nel tempo con esiti incerti a seconda delle procure e dei tribunali territoriali, sarebbe davvero un delitto la scelta del governo di rinunciare a por mano all’attuazione degli articoli 36 e 39 della Costituzione, disattendendo la direttiva europea e non attuando, se non in minima parte, la delega legislativa conferitagli dalla sua stessa maggioranza con la legge n. 144 del 2025.
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