Inquinamento, dal primo marzo al 30 aprile limitazione alla circolazione per euro 0 ed 1; riguarderanno il capoluogo.
Sta per essere firmata l’ordinanza dell’amministrazione comunale con la quale vengono definite le limitazioni temporanee alla circolazione dei veicoli a motore per ridurre l’inquinamento atmosferico da Pm10. Anche il Comune di Santarcangelo dà dunque seguito alle disposizioni della Regione Emilia-Romagna riguardanti il blocco alla circolazione per i veicoli privati euro 0 ed euro 1 nei centri abitati dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30.
Per quanto riguarda invece il riscaldamento, è vietato utilizzare nei comuni sotto i 300 metri, nel periodo 1° ottobre – 30 aprile generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa ad alto impatto emissivo sotto la certificazione a 3 stelle. In caso di misure emergenziali scatta, per tutti i comuni di pianura, il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa ad alto impatto emissivo sotto la certificazione a 4 stelle e l’obbligo di ridurre la temperatura di almeno 1 grado fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali e fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. La misura non si applica a ospedali e case di cura, scuole e luoghi che ospitano attività sportive.
Sempre dal 1° ottobre al 30 aprile sono inoltre vietati gli abbruciamenti dei residui vegetali, agricoli o forestali in tutti i comuni di pianura. È consentita, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, la deroga per la combustione sul posto in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri (metri cubi) per ettaro al giorno per soli due giorni all’interno del periodo, nelle zone non raggiunte dalla viabilità ordinaria e solo se nella zona non è stata attivata la misura emergenziale per la qualità dell’aria e non sia disposto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
Infine, le misure previste per l’agricoltura e gli allevamenti presenti nei comuni di pianura stabiliscono, in caso di attivazione delle misure emergenziali, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici senza interramento immediato o iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo.